Plusvalenza Accertamento non solo su perizia

Pubblicato il 21 dicembre 2016

Per la Cassazione, la plusvalenza da cessione di immobili va verificata con riferimento al prezzo effettivo di cessione dell’immobile e non ad eventuali ipotetici valori del bene.

In tale contesto, non è sufficiente il dato emergente da una perizia estimativa che non tenga nemmeno conto della finalità per la quale la stessa è stata redatta e senza considerare il contratto di mutuo stipulato per l’acquisto dell’immobile, dal quale emerga un eccessivo scostamento di valutazione rispetto alla prima.

Insufficiente motivazione

Nel caso sottoposto all’attenzione dei giudici di legittimità, la contribuente si doleva, tra gli altri motivi, dell’insufficiente motivazione della sentenza impugnata, confermativa di un avviso di accertamento in rettifica, per l’assenza di una spiegazione circa le ragioni che avevano fatto ritenere “subvalenti” un serie di elementi probatori desumibili dalla documentazione prodotta in giudizio, attestanti un prezzo di cessione del bene decisamente inferiore a quello indicato nell’avviso.

Tra questi elementi – lamentava, in particolare, la ricorrente – non era stato preso in debita considerazione il contratto di mutuo stipulato dall’acquirente per l’acquisto dell’immobile.

Ragioni prevalenza perizia vanno esplicate

Motivo, questo, ritenuto fondato dalla Suprema corte la quale, con la sentenza n. 26279 del 20 dicembre 2016, ha censurato la decisione impugnata in quanto la medesima non esplicava, appunto, le ragioni per le quali l’accertamento del prezzo effettivo della vendita di un immobile tramite consulenza estimativa, seppur proveniente dalla parte cedente, fosse stato preferito al dato emergente dal contratto di mutuo.

Questo, nonostante l’eccessivo scostamento tra le due diverse valutazioni, in quanto la stima fatta dal consulente era quasi il doppio del valore risultante dal mutuo che, invece, poco si discostava dal valore OMI.

Inoltre – ha evidenziato, altresì, la Corte - non era stata nemmeno considerata la finalità per la quale la perizia era stata redatta.

Il ricorso in cassazione è stato, pertanto, accolto, con rinvio per una nuova valutazione di merito alla Ctr di competenza, in diversa composizione.

Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy