E’ stato giudicato “infondato” dalla Cassazione il motivo di ricorso con cui un consumatore si era opposto alla decisione di merito che gli aveva negato il diritto alla garanzia biennale previsto dal Codice del consumo, in merito all’acquisto di una Playstation3, rottasi dopo appena un anno.
Nella decisione di legittimità, gli Ermellini hanno ricordato come ai sensi dell'articolo 129 del Codice del consumo, il venditore ha l'obbligo di consegnare al consumatore beni conformi al contratto di vendita.
In particolare, la Sesta sezione civile, con sentenza n. 21466 del 31 agosto 2018, ha evidenziato che il ricorrente non aveva fornito alcuna prova che la consolle si fosse rivelata non conforme al suo uso abituale entro il primo semestre dall'acquisto.
Pertanto, non potendo invocare, ora, la citata presunzione, lo stesso non poteva nemmeno giovarsi della garanzia biennale prevista dal Codice del consumo, ma solamente di quella ordinaria annuale.
In definitiva, doveva ricavarsi che si fosse trattato di un generico guasto sopravvenuto, per il quale non opera la citata garanzia biennale.
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