Plafond Iva per il commissionario stabilito nel Regno Unito ma identificato in Italia

Pubblicato il 05 gennaio 2021

Anche dopo il recesso del Regno Unito dalla UE (c.d. Brexit), la facoltà di utilizzo del plafond Iva permane per il commissionario stabilito in Gran Bretagna ed identificato direttamente ai fini Iva in Italia. Tale condizione deve rimanere anche dopo il 31/12/2020.

E’ l’importante precisazione contenuta nella risposta n. 1 del 4 gennaio 2021 resa dall’Agenzia delle Entrate ad una società stabilita in GB identificata direttamente ai fini Iva in Italia, che svolge l’attività di facilitare le vendite attraverso piattaforme online.

Viene fatto presente come è possibile acquistare senza il pagamento dell’Iva nei limiti del plafond maturato nell’anno precedente, per i soggetti esportatori abituali, anche quando ad effettuare le operazioni che attribuiscono tale facoltà siano soggetti non residenti identificati ai fini Iva nel territorio dello Stato.

Tale disciplina si applica al soggetto non residente, stabilito in Gran Bretagna (per il quale, sino al 31 dicembre 2020, vale l'accordo regolatore della Brexit), identificato direttamente ai fini Iva in Italia; tale facoltà deve sussistere anche dopo la scadenza del periodo transitorio individuato dall’accordo.

Commissionario alla vendita. Utilizzo del plafond Iva

Altra specificazione riguarda il permanere della qualifica di esportatore abituale – con possibilità di utilizzo del plafond maturato – per il soggetto commissionario alla vendita, che effettua cessioni all'esportazione di beni che, sino alla consegna ai clienti finali esteri dopo il trasporto, rimangono di proprietà dei partner/committenti.

Il contratto di commissione non è altro che un mandato senza rappresentanza in quanto il commissionario agisce in nome proprio, ma per conto del committente. Ai fini Iva, si qualificano cessioni di beni "i passaggi dal committente al commissionario o dal commissionario al committente di beni venduti o acquistati in esecuzione di contratti di commissione", anche se il contratto di commissione non presuppone il passaggio di proprietà dei beni tra committente e commissionario.

In pratica nel mandato senza rappresentanza opera una "fictio iuris", per la quale i passaggi dei beni tra committente e commissionario, o viceversa, mantengono la stessa natura oggettiva oltre che il medesimo regime impositivo.

Ciò è applicabile anche alla disciplina Iva delle cessioni all'esportazione.

Viene quindi riconosciuta la qualifica di esportatore al commissionario, che può utilizzare il plafond Iva generato dalle cessioni all'esportazione che effettua per conto del proprio committente, anche se non acquista la proprietà del bene che esporta.

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