Con la pubblicazione sul proprio sito istituzionale della circolare n. 38 del 3 aprile 2023, l’Inps interviene in merito alla nuova disciplina introdotta dall’art. 21 bis del D.L. n. 115/2022 in tema di limite di pignorabilità delle pensioni e trattamenti assimilati.
Il settimo comma dell’articolo 545 del c.p.c., nella versione precedente alla modifica introdotta dal D.L. n. 115/2022, prevedeva quale limite di impignorabilità l’ammontare della misura massima mensile dell’assegno sociale aumentato della metà.
Con le novità introdotte dalla nuova disciplina è stato rivisto il limite di impignorabilità, corrispondente ora al doppio della misura massima mensile dell’assegno sociale, ed è stato previsto il limite minimo di mille euro.
Restano peraltro pienamente applicabili gli altri commi dell’articolo 545 del c.p.c. secondo cui il pignoramento eseguito in violazione dei divieti e oltre i limiti previsti è parzialmente o totalmente inefficace.
L’Inps chiarisce che la nuova disciplina sul pignoramento ha efficacia dallo scorso 22 settembre, data di entrata in vigore della legge di conversione n. 142/2022, sui procedimenti esecutivi pendenti per i quali non sia ancora stata notificata all’Istituto terzo esecutato l’ordinanza di assegnazione, senza che quindi rilevi la data di notifica dell’atto di pignoramento.
Dunque, la normativa in argomento non opera nelle procedure esecutive per le quali sia già pervenuta notifica dell’ordinanza di assegnazione che obbliga l’Inps, in qualità di terzo debitore esecutato, a eseguire le disposizioni attenendosi alle statuizioni rese.
La data di notifica dell’ordinanza di assegnazione antecedente al 22 settembre 2022 è quindi atto perfezionativo del pignoramento presso terzi anche se detto provvedimento giudiziario sia rimasto in attesa di esecuzione alla suddetta data in forza di procedure esecutive già attive sul trattamento pensionistico.
Per i procedimenti esecutivi pendenti, quindi, l’Istituto procederà come segue:
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