In aumento, per l’anno 2019, l’aliquota contributiva dovuta dai piccoli coloni e compartecipanti familiari. Infatti, si è passati dal 44,23% al 44,43%. L’incremento, pari allo 0,20%, grava esclusivamente a carico del concedente, che sale dal 35,39% al 35,59%; mentre rimane invariata, rispetto allo scorso anno, l’aliquota del concessionario (pari all’8,84%).
L’innalzamento del costo contributivo è attribuibile all’art. 3, co. 1 e 2 del D.Lgs. n. 146/1997, che dispone un incremento annuale – dello 0,20% - dell’aliquota dovuta al Fondo pensioni lavoratori dipendenti (Fpld) per la generalità delle aziende agricole. La scalata continuerà fino a raggiungere l’aliquota contributiva oggi prevista per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La notizia della pubblicazione della tabella contenente le aliquote contributive per i piccoli coloni e i compartecipanti familiari, in vigore dal 1° gennaio al 31 dicembre 2019, è stata fornita dall’INPS, con il messaggio n. 2364 del 25 giugno 2019. Il documento di prassi si limita a comunicare la pubblicazione dell’allegato 1 alla circolare INPS n. 84 del 6 giugno 2019.
Come accennato in premessa, per quest’anno si è verificato un’ulteriore incremento dei livelli contributivi a carico dei concedenti, rendendo il costo contributivo ancora più oneroso. In particolare, l’aliquota contributiva è passata dal 19,95% al 20,15% (esclusa la quota base pari allo 0,11%). Da notare, che l’aumento ha riguardato esclusivamente la quota a carico del concedente, e non anche quella del concessionario (dipendente). Per quest’ultimo, quindi, l’aliquota INPS rimane ferma all’8,84%, poiché è già stato raggiunto il carico contributivo massimo previsto dalla legge.
Complessivamente, quindi, il costo contributivo (escluse le altre voci) ammonta al 28,99%, derivante dalla somma di 20,15% + 8,84%. Lo scorso anno, invece, il costo complessivo ammontava al 28,79%, dato appunto dallo 0,20% in meno a carico dei concedenti.
I concedenti che versano l’aliquota dello 0,43% per gli assegni familiari, sono esonerati dal corrispondere alcune aliquote. In particolare, ai sensi dell’art. 120 della L. n. 388/2000 (Legge Finanziaria 2001), non sono dovute le seguenti voci:
Per quanto riguarda, invece, i contributi INAIL per l’assistenza infortuni sul lavoro, bisogna applicare il:
Salari medi dei piccoli coloni e compartecipanti familiari
L’art. 1, co. 785 della L. n. 296/2006 (Legge Finanziaria 2007) ha stabilito che per tutti i lavoratori autonomi dell'agricoltura continuano a trovare applicazione le disposizioni contenute nell'art. 28 del Dpr. n. 488/1968 e dall'art. 7 della legge 233/1990, che prevedono l’applicazione del salario medio provinciale ai fini del calcolo dei contributi.
Sul versante delle agevolazioni, l’art. 1, co. 45 della L. n. 220/2010 (Legge di Stabilità 2011) ha previsto che - dal 1° agosto 2010 - i soggetti che risiedono nelle zone montane possono versare solo il 25% dell’ammontare contributivo complessivamente dovuto; chi abita, invece, nelle zone svantaggiate ha diritto a uno sconto del 68% (è dovuto il 32%).
Per concludere, l’INPS ricorda che i contributi devono essere versati mediante il modello F24 presso qualsiasi istituto di credito o ufficio postale, entro i seguenti termini:
Il concedente del rapporto di piccola colonia/compartecipazione familiare, in possesso di Pin INPS, può visualizzare dal sito dell’Istituto Previdenziale la lettera contenente il dettaglio contributivo. Inoltre è possibile stampare la delega di pagamento F24 accedendo ai servizi online per il cittadino, selezionando la voce “Modelli F24 – Rapporti di lavoro PC/CF”.
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