Piano finanziario unitario solo con facoltà di recesso del cliente

Pubblicato il 04 febbraio 2012 La sottoscrizione di un contratto di investimento finanziario, complesso ma unitario, non può avvenire al domicilio del cliente qualora non preveda la clausola di recesso.

Sulla scorta di detto assunto, la Cassazione – sentenza n. 1584 del 3 febbraio 2012 - ha confermato la decisione con cui la Corte d’appello di Genova aveva ritenuto che un piano d’investimento del Monte dei Paschi di Siena, denominato "4You", essendo di natura unitaria, dovesse soggiacere alle regole dell'offerta fuori sede, secondo cui il cliente ha la facoltà di recesso entro sette giorni dalla sottoscrizione.

Nella specie, si trattava di un piano finanziario complesso ed unitario in cui era prevista: l'erogazione da parte della banca di un mutuo, l'utilizzo della somma mutuata per l'acquisto di obbligazioni, la costituzione di un pegno in favore della banca, l'accensione di un conto deposito titoli e di un conto corrente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL edilizia Pmi Confapi - Verbale di accordo del 15/4/2025

18/04/2025

Edilizia Pmi Confapi, nuovi minimi e altre novità

18/04/2025

CCNL Legno arredamento pmi Confapi - Verbale di accordo del 14/4/2025

18/04/2025

Legno arredamento pmi Confapi. Minimi retributivi

18/04/2025

Comunicazione e denuncia di Infortunio: dal 16 maggio applicativi aggiornati

18/04/2025

Fermo pesca 2024: indennità giornaliera fino a 30 euro

18/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy