Piani urbanistici, per recuperare l’agevolazione fiscale non serve l’atto integrativo

Pubblicato il 28 giugno 2013 L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione n. 40/E del 27 giugno 2013, rivede quanto affermato in passato con il documento n. 110/2006, nel quale era stato deciso che le agevolazioni fiscali previste per i trasferimenti di beni immobili in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati, non espressamente invocate dal contribuente in origine, potevano essere fruite mediante la redazione di un atto integrativo, nella stessa forma dell’atto originario.

Il mancato assolvimento dell’obbligo formale di integrazione dell’atto originario con successivo atto redatto nella stessa forma e contenente l’espressa dichiarazione di volere beneficiare dell’agevolazione in questione, ha portato molte volte gli uffici a negare le previste agevolazioni fiscali.

Il consolidarsi della successiva prassi giurisprudenziale, ad opera soprattutto della sentenza n. 14117/2010 della Corte di Cassazione, con cui si è sancito che non esiste nel nostro ordinamento alcun principio generale secondo cui un’agevolazione non richiesta al momento dell’imposizione andrebbe perduta, ma anzi – entro certi limiti temporali – è possibile rimediare all’erronea imposizione, ha portato l’Amministrazione finanziaria a rivedere la sua posizione sull’argomento.

Con il nuovo documento di prassi, infatti, l’Agenzia specifica che l’agevolazione fiscale dimenticata può essere recuperata anche senza la produzione dell’atto integrativo, ma semplicemente tramite un’istanza di rimborso.

La presenza dei requisiti soggettivi e oggettivi richiesti dalla legge, anche in assenza di un atto integrativo avente la stessa forma dell’atto originario, fa salve le agevolazioni fiscali, che possono così essere richieste semplicemente mediante la presentazione delle istanze di rimborso, finalizzate ad ottenere la restituzione delle maggiori imposte assolte in sede di stipula degli atti, nei quali non è stata invocata l’applicazione del beneficio. Unica condizione che deve essere rispettata per il mantenimento dell’agevolazione è che l’utilizzazione edificatoria dell’area avvenga entro i termini previsti dalla legge (5 anni dal trasferimento); condizione questa che deve essere accertata dagli uffici che dispongono il rimborso.
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