Con riguardo ai piani di stock option e agli altri di incentivazione ai dipendenti che i gruppi realizzano, taluni aspetti meriterebbero l’analisi chiarificatrice dell’Amministrazione fiscale, sebbene sul tema abbiano fornito delucidazioni la circolare 33/E dello scorso 24 maggio e il Governo.
Al fine della fidelizzazione dei dipendenti all’azienda, il legislatore ha attivato due requisiti normativi: il vesting period di tre anni e l’holding period di cinque, dall’exercise date delle azioni il cui controvalore rappresenta la plusvalenza ottenuta al momento dell’esercizio. Così comportandosi, il legislatore ha reso meno indiscriminato il ricorso ai piani di stock option, vincolando la fruizione del regime di tassazione agevolato, previsto per i redditi di capitale, al soddisfacimento di un congruo numero di requisiti e differendo gli effetti per otto anni dal grant date.
L’autore rileva che la più parte dei gruppi multinazionali sta sostituendo i tradizionali piani di stock option con piani di stock appreciation rights (Sar), attraverso i quali s’assegnano opzioni ai dipendenti che si correlano ad altrettante della società emittente; il metodo di determinazione del beneficio per il dipendente resta, in ogni caso, calcolato con eguali modalità che per gli abituali piani di stock option.
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