L’operazione di conferimento di un ramo d’azienda posta in essere dall’istante, una società agricola, può godere, in linea di principio, del regime di neutralità fiscale di cui all’articolo 176 del TUIR, comma 1. Viceversa, per quel che riguarda il regime fiscale delle plusvalenze realizzate, in presenza dei requisiti richiesti dal precedente articolo 87 del TUIR, le stesse sono da considerarsi attratte al regime di parziale esenzione fiscale (risoluzione 227/E/2009 del 18 agosto).
Alessia Lupoi
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