Costi contributivi immutati per i pescatori autonomi. Infatti, per il 2019, così come per lo scorso anno, l’aliquota contributiva dovuta dai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa, resta ferma al 14,90%. La retribuzione convenzionale, invece, subisce un leggero rialzo per effetto della variazione percentuale dell’indice dei prezzi al consumo (FOI) stimata dall’ISTAT, tra il periodo gennaio 2017-dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018, che passa a 27,07 euro giornalieri (pari a 677 euro mensili).
Ne dà notizia l’INPS, con la circolare n. 31 del 15 febbraio 2019. Nel documento di prassi sono state esplicitate anche le modalità ed i termini per il versamento della contribuzione.
I contributi, in particolare, sono dovuti dai lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca, anche quando non siano associati in cooperativa (L. n. 250/1958). L’importo contributivo mensile, soggetto ad adeguamento annuale, è commisurato alla misura del salario convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa.
L’ISTAT ha comunicato che la variazione percentuale verificatasi nell’indice dei prezzi al consumo, per le famiglie di operai e impiegati, tra il periodo gennaio 2017- dicembre 2017 ed il periodo gennaio 2018-dicembre 2018, è pari a + 1,1%.
Pertanto, per il 2019, la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori è pari a 27,07 euro giornalieri, che corrisponde a 677 euro mensili (moltiplicato per 25 giorni).
Ai sensi del D.I. del 21 febbraio 1996, l’aliquota contributiva dei pescatori autonomi è incrementata del 4,29%. Il meccanismo, in particolare, prevede un aumento graduale del contributo, pari allo 0,50% ogni due anni a partire dal 1° gennaio 1997, con ultimo aumento dello 0,29% dal 1° gennaio 2013.
Di conseguenza, per l’anno 2019, come per l’anno scorso, l’aliquota in questione resta ferma al 14,90%. Mentre il contributo mensile risultante dall’applicazione dell’aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a 100,87 euro.
I pescatori autonomi sono stati oggetto di discussione nella Legge di Bilancio 2018. In particolare, all’art. 1, co. 693 della L. n. 205/2017 è stato stabilito che:
Di conseguenza il contributo mensile, al netto della predetta agevolazione, deve essere corrisposto in misura pari a 55,41 euro.
Per quanto concerne la riscossione del contributo di maternità, l’INPS rammenta che nel 2013 è stato esteso il diritto dell’indennità di maternità alle pescatrici autonome della piccola pesca e delle acque interne, di cui alla L. 13 marzo 1958 n. 250 e s.m.i. Per compensare gli oneri derivanti dall'applicazione del predetto beneficio si provvede con il versamento di un contributo, la cui misura è uguale a quella prevista per ogni iscritto all’assicurazione IVS per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, ossia pari all’importo mensile di 0,62 euro.
Nulla è innovato in materia di versamento del contributo che, si ricorda, deve essere effettuato in rate mensili aventi scadenza il giorno 16 di ogni mese.
A tal fine, l’INPS provvederà a inviare agli assicurati le comunicazioni contenenti i dati utili per il versamento della contribuzione dovuta per l’anno 2019. Si ricorda, infine, che l’INPS non procederà all’invio dei modelli F24 ai pescatori autonomi titolari di partita IVA.
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