Sospesa la riduzione NASpI, fino al 31 dicembre 2021, per alcune categorie di lavoratori, tra cui i pescatori autonomi e gli operai agricoli. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Si precisa, al riguardo, che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
A specificarlo è l’INPS, con il Messaggio n. 2309 del 16 giugno 2021.
Il D.L. n. 73/2021 (cd. “Decreto Sostegni-bis”) in ragione del protrarsi dello stato di emergenza, ha disposto ulteriori misure finalizzate al sostegno di alcune categorie di lavoratori prorogando le indennità COVID-19 e introducendo nuove indennità a favore dei pescatori autonomi e degli operai agricoli.
Il predetto decreto ha altresì previsto la sospensione, fino al 31 dicembre 2021, del meccanismo di riduzione dell’indennità NASpI.
L’art. 42, co. 1, del “Decreto Sostegni bis” prevede l’erogazione di una indennità una tantum di importo pari a 1.600 euro a favore dei soggetti già beneficiari dell’indennità di cui all’art. 10, co. da 1 a 9, del D.L. n. 41/2021.
In particolare, tale prestazione sarà erogata alle seguenti tipologie di lavoratori, già beneficiari della richiamata precedente tutela:
L’art. 69 del Decreto Sostegni-bis ha introdotto, inoltre, una indennità una tantum a favore dei lavoratori del settore agricolo e della pesca.
In particolare, il menzionato articolo prevede una indennità una tantum di importo pari a 800 euro a favore degli operai agricoli a tempo determinato che, nel 2020, abbiano effettuato almeno 50 giornate effettive di attività di lavoro agricolo.
Come noto, l’indennità di disoccupazione NASpI è ridotta in misura pari al 3% ogni mese a decorrere dal primo giorno del quarto mese di fruizione (91° giorno della prestazione). L’art. 38 del Decreto Sostegni-bis, però, ha disposto la sospensione dell’applicazione di tale meccanismo.
Quindi, fino al 31 dicembre 2021 per le prestazioni in pagamento dal 1° giugno 2021 è sospesa la riduzione NASpI e le stesse sono confermate nell'importo in pagamento alla data di entrata in vigore del decreto.
Analogamente per le nuove prestazioni decorrenti nel periodo dal 1° giugno 2021 fino al 30 settembre 2021 è sospesa fino al 31 dicembre 2021 l'applicazione della riduzione NASpI.
Quindi, dal 1° gennaio 2022 trova nuovamente piena applicazione il meccanismo di riduzione della prestazione. Pertanto, per le prestazioni oggetto della sospensione della riduzione mensile, qualora ancora in essere al 1° gennaio 2022, l’importo sarà calcolato applicando le riduzioni corrispondenti ai mesi di sospensione trascorsi.
Infine, si precisa che per l’applicazione della sospensione del meccanismo di riduzione della prestazione NASpI non è necessario presentare alcuna domanda in quanto si procederà d’ufficio.
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