Con decreto 6 agosto 2015 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali – pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 207 del 7 settembre 2015 - sono stati individuati le risorse ed i criteri per l'erogazione degli aiuti alle imprese di pesca che effettuano l'interruzione temporanea obbligatoria di cui al decreto del 3 luglio 2015.
L’art. 1 prevede un aiuto - calcolato per il numero di giorni lavorativi di fermo effettuati nei periodi stabiliti dall'art. 2 del citato decreto del 3 luglio 2015 – in favore delle imprese di pesca, autorizzate all'esercizio dell'attività di pesca con il sistema «strascico» includente le reti a strascico a divergenti, le sfogliare rapidi, le reti gemelle a divergenti, che hanno attuato il fermo obbligatorio di cui al DM del 3 luglio 2015 e rispettato le misure tecniche successive all'interruzione temporanea.
Non accedono agli aiuti previsti, invece, le imprese che non abbiano rispettato le suddette misure tecniche successive all'interruzione temporanea e/o che abbiano sbarcato personale imbarcato alla data di inizio dell'interruzione temporanea obbligatoria, fatti salvi i casi di malattia, infortunio o sbarco volontario del lavoratore ovvero per motivi non imputabili al beneficiario dell'aiuto.
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