Pesca CIG in deroga Istruzioni

Pubblicato il 14 settembre 2016

L’INPS, con circolare n. 177 del 13 settembre 2016, ha fornito indicazioni sui requisiti di accesso alla cassa integrazione guadagni in deroga settore pesca nonché sulla presentazione e sulla gestione delle relative istanze per i periodi d’intervento annualità 2016.

Requisiti

Chiarisce l’Istituto che, per quanto concerne i lavoratori destinatari del trattamento, il D.I. n. 1600069 del 5 agosto 2016 stabilisce che l’integrazione salariale è erogata al personale imbarcato delle imprese di pesca interessate dallo stato di crisi che ha investito il settore e che benefici di un sistema retributivo con minimo monetario garantito subordinatamente al conseguimento di un’anzianità lavorativa presso l’impresa di almeno 12 mesi alla data di inizio del periodo di riferimento, come previsto dall’art. 2, comma 1, del D.I. n. 83473/2014.

Al riguardo il Ministero del Lavoro ha chiarito che, viste le specificità del settore pesca, si deve considerare rilevante, nella verifica del requisito dell’anzianità lavorativa, il periodo di occupazione nel settore medesimo.

Il trattamento di integrazione salariale è riconosciuto in tutte le situazioni di crisi del settore pesca – anche collegate ai periodi di fermo biologico – in cui si renda necessario sospendere l’attività lavorativa per cause non imputabili al datore di lavoro e, comunque, per un periodo non superiore al numero di giornate retribuite al lavoratore nel corso dell’anno precedente.

Trattamento ed accordi

Il trattamento in questione può essere concesso o prorogato, a decorrere dal 1 gennaio 2016 e fino al 31 dicembre 2016, per un periodo non superiore a tre mesi nell’arco di un anno e l’accesso alle misure di sostegno al reddito potrà avvenire sulla base di specifici accordi, comprensivi degli elenchi nominativi dei lavoratori beneficiari, sottoscritti dalle parti sociali presso le locali Autorità marittime.

Saranno validi gli accordi sottoscritti presso le Capitanerie di Porto nelle quali sono iscritte le imbarcazioni e quelli conclusi presso le Capitanerie dove le imbarcazioni esercitino la propria attività.

I singoli verbali di accordo sottoscritti presso le Capitanerie di Porto dovranno riportare, su dichiarazione delle parti sociali, l’indicazione della clausola del minimo monetario garantito.

Annualità 2016

Conclude la circolare specificando che, comunque, non sarà possibile autorizzare periodi di competenza 2016 fino al completamento delle varie fasi preliminari.

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