L’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E del 2010, ha voluto chiarire in maniera definitiva la corretta applicazione delle imposte di registro e ipotecarie alle pertinenze degli immobili (cantine, box, garage), quando gli stessi immobili sono oggetto di compravendita assoggettati a Iva.
Dalla lettura del documento di prassi emerge che:
- gli immobili destinati ad uso abitativo (o porzioni di essi) scontano l’imposta sul valore aggiunto se il cedente è l’impresa che ha costruito o ristrutturato l’immobile o se la cessione è stata posta in essere entro i quattro anni dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione o di recupero;
- nel caso di cessione di un appartamento comprato come prima casa con annesse due pertinenze, l’imposta di registro, l’imposta ipotecaria e l’imposta catastale si applicano in misura fissa e una sola volta, a prescindere dall’aliquota Iva applicata (4, 10 o 20%).
La precisazione ribadita ufficialmente dall’agenzia delle Entrate, con la circolare n. 10/E/2010, si è resa necessaria dato che spesso a livello periferico dei singoli uffici si sono tenuti comportamenti difformi. Ora, invece, l’Agenzia invita gli uffici , in presenza di contenzioso pendente, a verificare l’esistenza dei presupposti indicati e riesaminare le controversie non ancora chiuse con i contribuenti.
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