Lavoratore in condizione di disabilità: licenziamento economico con procedura speciale

Pubblicato il 03 luglio 2024

Con l’ordinanza 2 luglio 2024, n. 18094, la Corte di Cassazione ha considerato illegittimo il licenziamento intimato nei confronti di un soggetto disabile (iscritto negli elenchi di cui alla legge n. 66/99) da parte di una società a seguito della soppressione del posto di lavoro affidato a una ditta esterna.

In particolare, il giudice di legittimità ha ribadito il principio di diritto secondo cui, nel caso di significative variazioni dell’organizzazione aziendale nella quale rientra l’ipotesi di soppressione del posto di lavoro assegnato al disabile, occorre verificare se lo stesso possa essere reimpiegato in azienda mediante adibizione a mansioni compatibili con il suo stato di salute.

Nel caso di specie, il rapporto di lavoro può essere risolto laddove la speciale commissione medica integrata (articolo 10, comma 3, legge 12 marzo 1999, n. 68), accerti l’impossibilità definitiva di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, pur attuando i possibili adattamenti dell’organizzazione del lavoro.

Licenziamento per giustificato motivo oggettivo e repêchage

Il giudizio di legittimità è intervenuto a seguito della sentenza del giudice di seconde cure che ha fondato il proprio convincimento della legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, intimato nei confronti della parte soccombente assunta obbligatoriamente, giacché iscritta negli elenchi di cui alla legge n. 68/99.

Concordemente con l’istruttoria espletata dal tribunale di primo grado, la Corte d’Appello aveva giudicato preclusa la possibilità di repêchage in considerazione del mancato possesso di titoli abilitativi, di pregresse esperienze necessarie per l’espletamento delle mansioni equivalenti o inferiori nonché dell’inidoneità a svolgere altre mansioni in quanto affetto da limitazioni fisiche.

Aggravamento delle condizioni di salute e impossibilità di reinserire il disabile

I giudici di Piazza Cavour hanno messo in rilievo che il licenziamento del lavoratore è intervenuto al di fuori della procedura di cui all’articolo 10, comma 3, legge 12 marzo 1999, n. 68, secondo cui, nel caso di aggravamento delle condizioni di salute che inficiano la consequenziale prosecuzione dell’attività lavorativa, resta fermo il diritto del soggetto disabile alla sospensione non retribuita del rapporto di lavoro fino a quando persiste l’incompatibilità.

Il rapporto di lavoro può dirsi risolto successivamente all’accertamento intervenuto ad opera della commissione medica integrata, laddove la medesima accerti l’effettiva l’impossibilità di reinserire il disabile all’interno dell’azienda, anche attuando i possibili “accomodamenti ragionevoli”.

La ratio della tutela della disciplina in esame va rinvenuta nell’osservanza delle procedure previste dal citato articolo 10, anche nel caso di significative variazioni dell’organizzazione del lavoro, nel senso che le predette modalità operino altresì nelle ipotesi in cui intervenga la soppressione della posizione lavorativa a cui era destinata la persona con disabilità.

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