Permuta senza spiegazioni a rischio elusività
Pubblicato il 01 dicembre 2014
Con la
sentenza n. 1926/10/14 del 10 novembre 2014, la Commissione tributaria regionale dell'Emilia Romagna ha parzialmente confermato la decisione con cui i giudici di primo grado avevano dichiarato la legittimità di un
avviso di liquidazione disposto dall'agenzia delle Entrate ai fini del
recupero delle imposte di registro ed ipocatastali sul
valore venale di un
immobile che era stato
oggetto di atto notarile definito come “
atto di permuta”
con attribuzione a favore del terzo.
Le parti avevano ritenuto di
tassare tale atto come compravendita in regime agevolato “
prima casa” mentre per l'Ufficio il medesimo andava
tassato anche come permuta.
Con la sentenza impugnata, i giudici di prime cure avevano, da una parte, accolto il ricorso del contribuente in materia di sanzioni e loro applicabilità, dall'altra, aderito alle motivazioni del Fisco e confermato l'accertamento in considerazione della circostanza che
nell'atto notarile non risultavano le finalità perseguite dalle parti e che il
contribuente non aveva precisato i motivi del suo comportamento tanto che, in tale contesto, i medesimo potevano essere ricondotti
solo al perseguimento di un puro risparmio di imposta.
La Ctr ha ritenuto l'operato dei giudici provinciali immune da vizi e censure posto che, nel caso in esame, l'Ufficio aveva
dimostrato l'intento elusivo alla base dell'operazione considerando che la
permuta, ai sensi dell'articolo 1552 del Codice civile, è il contratto che ha per oggetto il reciproco trasferimento della proprietà di cose, o di altri diritti reali, da un contraente all'altro.
E per la Commissione regionale, affermare che l'atto di
permuta con attribuzione a favore di terzo del risultato di tale operazione
non comporti alcun effetto traslativo a favore del contribuente è sì
valido a livello civilistico ma è
errato sotto il profilo tributario sostanziale.