In linea generale, la concessione edilizia non può essere soggetta a condizione, sia essa sospensiva o risolutiva, fatti salvi i casi espressamente stabiliti dalla legge. Questo, in considerazione della natura di accertamento costitutivo a carattere non negoziale del provvedimento.
Conseguentemente, il titolo edilizio, una volta riscontratane la conformità alla vigente disciplina urbanistica, deve essere rilasciato dal Comune senza condizioni che non siano espressamente previste da una norma di legge.
E’ quanto ribadito dal Consiglio di stato nella sentenza n. 2366 depositata il 19 aprile 2018, con la quale i giudici amministrativi hanno respinto il ricorso promosso da un Comune contro la decisione del Tar di annullamento di un permesso di costruire, limitatamente alla parte in cui questo prevedeva una specifica prescrizione.
Quest’ultima, per il Collegio, costituiva condizione, di carattere sospensivo, futura ed incerta, “in quanto tale inammissibile nonché dimostrativa di una carente istruttoria procedimentale”.
Nel dettaglio, è stato ritenuto che non sussistessero i presupposti per ritenere integrata una delle ipotesi eccezionali per le quali viene ammesso il rilascio condizionato del titolo.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".