Permesso a costruire negato. P.a. lenta condannata a risarcire

Pubblicato il 31 luglio 2017

Il Tar Campania, sezione seconda, ha accolto il ricorso dei gestori di un’attività commerciale, volto ad ottenere dal Comune il risarcimento dei danni subiti, per aver quest’ultimo respinto la loro istanza di permesso a costruire (finalizzata all'ampliamento volumetrico del locale commerciale). Adducevano gli istanti, che se l’Ammirazione comunale avesse concluso il procedimento per la concessione edilizia entro i termini di legge, l’istanza sarebbe stata accolta.

Condotta della p.a. preclude il risultato favorevole. Danno ingiusto risarcibile

Censura ritenuta fondata dai giudici amministrativi, che richiamano in proposito un consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui, ogni qual volta il procedimento debba concludersi con un provvedimento favorevole per il destinatario, e sussistano fondate ragioni che il destinatario avrebbe potuto ottenerlo, il solo ritardo nell'emanazione del provvedimento può ritenersi sufficiente per configurare un danno ingiusto, con conseguente obbligo di risarcimento.

Ciò premesso, nel caso di specie deve ritenersi, in base ad un giudizio prognostico di tipo probabilistico, che il bene della vita auspicato dai ricorrenti – ossia l’autorizzazione richiesta – sarebbe stato da questi conseguito se il procedimento fosse stato condotto con le modalità ordinarie ed entro termini ragionevoli. Può dunque infierirsi – si legge ancora nella sentenza n. 1223 del 17 luglio 2017 - che sia stata la condotta complessivamente tenuta dalla P.a. a precludere definitivamente il conseguimento del risultato utile ed a determinare i danni lamentati, qualificandosi come antecedente causale necessario.

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