In caso di condanna per la realizzazione di manufatti edilizi in assenza di concessione, l’esecutività dell’ordine giudiziale di demolizione può essere sospesa quando sia concretamente prevedibile l’emissione, entro breve tempo, di atti amministrativi incompatibili con il provvedimento demolitorio.
Lo ha chiarito la Corte di Cassazione, terza sezione penale, accogliendo le ragioni di un soggetto condannato per reati edilizi, che chiedeva la sospensione della sanzione accessoria consistente nell’ordine di demolizione dei manufatti abusivi.
Secondo gli ermellini, il Tribunale - che aveva dapprima respinto la predetta istanza di sospensione – avrebbe dovuto tener in considerazione l’inoltro della richiesta, da parte del ricorrente, di rilascio del permesso a costruire, in corrispondenza di una nuova pianificazione in corso di approvazione. In ragione di ciò, alla stregua della documentazione amministrativa acquisita, avrebbe pertanto dovuto ipotizzare la futura adozione di una delibera comunale favorevole al ricorrente ed incompatibile con la prescritta demolizione.
Invero la motivazione dell’ordinanza demolitoria contestata ha erroneamente omesso di esplicitare per quale motivo dovesse escludersi non già l’esistenza di provvedimenti amministrativi incompatibili con l’esecuzione della demolizione (allo stato non esistenti), quanto piuttosto l’avvio di una procedura verosimilmente destinata ad evolversi nel senso dell’adozione dei citati provvedimenti.
E ciò a maggior ragione, in considerazione del fatto che oggetto dell’istanza non è tanto l’eventuale revoca dell’ordine di demolizione, quanto piuttosto la semplice sospensione della sua esecutività, che ben può essere disposta – conclude dunque la Corte con sentenza n. 5454 del 6 febbraio 2017 – quando sia prevedibile, in breve tempo, la concessione del permesso a costruire
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