Il dies a quo per l’impugnazione di un permesso a costruire decorre dal momento in cui si è raggiunta la piena conoscenza del contenuto lesivo del titolo autorizzatorio, che può realizzarsi, a livello fenomenico, con la percezione della portata effettiva dell’intervento edilizio, conseguibile allorché esso sia stato ultimato o abbia raggiunto un livello esecutivo tale da fugare ogni dubbio sulla sua consistenza.
In altre parole, nell'ipotesi – qui ricorrente – di costruzione da parte del vicino, la conoscenza di una situazione potenzialmente lesiva, non obbliga il titolare dell’interesse legittimo oppositivo ad attivarsi immediatamente in sede giurisdizionale. Il termine per impugnare comincia difatti a decorrere solo con l’avvenuta conoscenza del contenuto specifico della concessione o del progetto e quindi, dell’entità delle violazioni urbanistiche; ossia, in altri termini, dal completamento quanto meno strutturale dell’opera stessa.
E’ quanto si legge nella sentenza n. 681 pubblicata dal Tar della Campania, Sezione terza, il 31 gennaio 2017.
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