Permessi per dirigenti sindacali: spettano alle OO.SS. firmatarie del CCNL
Pubblicato il 28 luglio 2014
La Corte di Cassazione, con sentenza n.
16637 del 22 luglio 2014, ha dato ragione alla FIAT Auto spa nella controversia contro l’USB per la fruizione dei
permessi retribuiti ex art. 30, Legge n.
300/1970, spettanti ai
dirigenti sindacali per la partecipazione alle riunioni degli organi direttivi provinciali e nazionali.
Per la Cassazione, l’accordo Federmeccanica del 1994, relativamente ai suddetti permessi, non poteva trovare applicazione nei confronti del S.IN. Cobas che
non rientrava fra le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL.
D’altra parte, il
subentro delle RSU ai dirigenti delle RSA nella titolarità dei diritti, permessi e libertà sindacali, previsto dall’art. 4 dell’Accordo Interconfederale del 1993, è limitato alle disposizioni di cui al titolo III dello Statuto dei Lavoratori, con la conseguenza che ne resta escluso il diritto ai permessi retribuiti ex art. 30, Legge n. 300/1970, che è disposizione contenuta nel titolo IV di tale legge.
In conclusione, quindi, il diritto a fruire dei permessi sindacali retribuiti per i dirigenti sindacali spetta solo ai membri delle organizzazioni che hanno firmato i contratti collettivi nazionali del lavoro.