Permessi e congedo per assistere i disabili: certificazione provvisoria dopo 45 giorni
Pubblicato il 26 giugno 2014
L’
art. 25 del D.L. n. 90 del 24 giugno 2014, ha modificato i termini entro i quali la
Commissione medica integrata deve pronunciarsi per il
riconoscimento dell’invalidità in
90 giorni in luogo dei precedenti 180 giorni.
Contemporaneamente, il termine per utilizzare la
certificazione provvisoria - rilasciata da un medico specialista nella patologia denunciata, in servizio presso l’ASL da cui è assistito l’interessato - per usufruire dei
permessi mensili per assistere i portatori di handicap grave, ex art. 33, Legge n.
104/1992, nonché del
congedo straordinario biennale retribuito ex art. 42, comma 5 e segg., D.Lgs. n.
151/2001, passa da 90 a
45 giorni.
Il decreto prevede, inoltre, che per la fruizione dei sopracitati permessi mensili e del congedo straordinario retribuito, la
certificazione provvisoria possa essere rilasciata dalla stessa
Commissione medica competente, al termine della visita, previa richiesta motivata dell’interessato.
Il certificato provvisorio produrrà i suoi effetti fino all’emissione dell’accertamento definitivo da parte della Commissione medica dell’INPS.