Permanenza nel territorio italiano se è a rischio l'equilibrio psicofisico dei figli

Pubblicato il 26 ottobre 2010
Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 21799 del 25 ottobre 2010, si sono occupate della vicenda di una cittadina nigeriana che aveva chiesto al Tribunale per i minori di Perugia di essere autorizzata alla temporanea permanenza sul territorio nazionale nell'interesse dei tre figli minori. 

Le istanze erano state respinte dai giudici del capoluogo umbro, sia in primo che in secondo grado, sull'assunto che i motivi per autorizzare la permanenza in Italia dovevano aver riguardo a situazioni eccezionali e transitorie connesse alle generali esigenze di sviluppo fisico del minore, esigenze che non potevano identificarsi con quella di avere accanto un genitore durante la minore età dopo anche che, nella specie, la ricorrente era stata condannata per sfruttamento della prostituzione mostrando, così, un comportamento poco attento alle esigenze dei figli stessi. 

Posizione non condivisa dalla Corte di legittimità, secondo per cui la temporanea autorizzazione alla permanenza in Italia del familiare del minore prevista dall'articolo 31 del Decreto legislativo n. 286/1998 in presenza di gravi motivi connessi al suo sviluppo psicofisico, non sono necessariamente richieste situazioni di emergenza o di circostanze contingenti ed eccezionali strettamente collegate alla sua salute, potendo essere rilevante “qualsiasi danno effettivo, concreto, percepibile ed obiettivamente grave che in considerazione dell'età o delle condizioni di salute ricollegabili al complessivo equilibrio psicofisico deriva o deriverà certamente al minore dall'allontanamento o dal suo definitivo sradicamento dall'ambiente in cui è cresciuto”. Tali situazioni, di per sé non di lunga o indeterminabile durata e senza una tendenziale stabilità, “si concretano in eventi traumatici e non prevedibili nella vita del fanciullo che necessariamente trascendono il normale e comprensibile disagio del rimpatrio suo o del suo familiare”. 

In definitiva, i giudici di legittimità hanno accolto il ricorso della donna rinviando il giudizio alla Corte di appello di Perugia che, in diversa composizione, provvederà al riesame dei motivi di appello compiendo gli accertamenti indicati ed attenendosi al principio di diritto affermato in sede di legittimità.
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