Per le società che scelgono il consolidato fiscale nazionale (introdotto nella nuova Ires) ed effettuano operazioni straordinarie come la fusione, il regime degli effetti che una simile operazione produce sul riporto della perdita fiscale è ancora incerto: la circolare agenziale n. 53 del 20 dicembre 2004 ha semplicemente precisato, con riguardo agli effetti di un'operazione di fusione tra società, che vanno in ogni caso applicate le disposizioni di cui all'articolo 172 del Tuir, il cui settimo comma stabilisce due limiti al riporto delle perdite: l'uno patrimoniale, l'altro economico. Ma occorre un chiarimento dell'Amministrazione finanziaria, onde evitare che le operazioni di fusione possano comportare diverse applicazioni della norma citata, a seconda che le società che partecipano alla fusione siano incluse o meno nel consolidato di gruppo.
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