Perdita avviamento commerciale. Indennità soggetta ad Iva se frutto di controprestazione
Pubblicato il 06 marzo 2014
L’
Associazione italiana dottori commercialisti, con la
Norma di comportamento n. 190 del 5 marzo 2014, chiarisce alcuni aspetti riguardanti la natura della somma corrisposta dal locatore al conduttore al termine del periodo di locazione, ai sensi dell’articolo 34 della Legge n.
392/78.
L’Aidc, partendo dall’interpretazione letterale della disposizione normativa, affronta anche l’aspetto più critico della fattispecie rappresentata dall’eccezione che si realizza nel caso in cui la somma versata dal locatore non è corrisposta a titolo di semplice indennità, bensì di corrispettivo di una prestazione resa dal locatario per accordi reciproci presi in sede di conclusione del contratto di locazione: come nel caso di accordo per il rilascio dell’immobile prima della sua scadenza contrattuale.
Dunque l’Aidc, analizzando il caso particolare in cui
la somma è corrisposta non come conseguenza immediata della cessazione del rapporto di locazione, ma come frutto di una negoziazione delle parti, sottolinea come tali somme dovute dal locatore per il rilascio dell’immobile ad uso commerciale, a titolo di indennizzo della perdita di avviamento, rilevino ai fini Iva in quanto oggetto di controprestazione da parte del conduttore.
Secondo la Norma n. 190, pertanto, nelle circostanze indicate, la somma riconosciuta a favore del locatario assume la natura di una vera
“indennità” e
ha rilevanza ai fini Iva; essa deve, così, seguire lo stesso regime che si applica al canone di locazione.
L’Aidc per evitare distorsioni nell’applicazione dell’Imposta sul valore aggiunto ribadisce, dunque, come a tali somme debba applicarsi lo stesso trattamento Iva previsto per l’operazione principale (canone di locazione).