Per l’ipoteca sugli immobili serve la prova dell’avvenuta notifica della cartella

Pubblicato il 11 giugno 2012 Con la sentenza n. 105/10/2012, la Ctr Lazio, confermando le conclusioni dei giudici di primo grado, ha ritenuto illegittima l'ipoteca sugli immobili del contribuente, dal momento che l'agente della riscossione non aveva dimostrato il contenuto delle cartelle esattoriali né la loro avvenuta notifica.

Infatti, in base a quanto si legge nella sentenza n. 105/10/12, la concessionaria in entrambi i gradi di giudizio non ha dato prova dell'effettivo contenuto delle cartelle e della loro avvenuta notifica. Pertanto, per i giudici tributari la semplice circostanza di essere venuti a conoscenza solo del fatto che le cartelle fossero state notificate, ma senza conoscere con esattezza perché erano state prodotte in giudizio, non è sufficiente a provare l’avvenuta notifica delle cartelle, in quanto trattasi di prova “confusa e priva di precisi riferimenti”.

Ne deriva, che la conseguente iscrizione ipotecaria è da considerarsi del tutto illegittima in assenza dei presupposti per l'applicazione della misura cautelare a garanzia del credito tributario, oggetto di contestazione da parte del contribuente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Porti - Accordo di rinnovo del 18/11/2024

22/11/2024

CCNL Comunicazione artigianato - Ipotesi di accordo del 18/11/2024

22/11/2024

Ccnl Porti. Rinnovo

22/11/2024

Comunicazione artigianato. Rinnovo

22/11/2024

CCNL Terziario Confesercenti - Accordo integrativo del 4/11/2024

22/11/2024

Società di ingegneria: validi i contratti con soggetti privati post 1997

22/11/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy