La circolare 15/E di ieri interpreta l’articolo 3 del Dl 112/2008, affermando che le plusvalenze da cessione di partecipazioni per le quali si invoca l’esenzione (start up), in assenza di reinvestimento scontano l’imposta nel secondo anno successivo a quello di realizzo e con riferimento al predetto periodo d’imposta.
L’articolo qui richiamato si riferisce alle agevolazioni in favore delle persone fisiche, delle società semplici e degli enti non commerciali, in base alle quali le plusvalenze descritte possono essere reinvestite in società costituite da almeno tre anni.
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