L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 13 febbraio 2007, si sofferma sull’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta immobiliare. Secondo l’Amministrazione fiscale, in caso di permuta, sono dovute una sola imposta di registro e una sola imposta ipotecaria, ma si debbono prelevare due imposte catastali. Si tratta di una dichiarazione che avrà effetti sorprendenti per molti uffici e professionisti, abituati finora al pagamento di una sola imposta catastale. Finora, la permuta è stata sempre assoggettata al principio previsto dall’articolo 21, comma 2, del Testo Unico dell’imposta di registro, per il quale se un atto contiene più disposizioni, che derivano necessariamente le une dalle altre, “l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”. Ora, invece, l’Agenzia cambia atteggiamento, affermando che il negozio giuridico della permuta immobiliare dà luogo a una sola trascrizione nei Registri Immobiliari, ma a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile che diviene autonomamente soggetta a tassazione). Ne consegue che l’imposta ipotecaria continuerebbe ad essere dovuta una sola volta, mentre si dovrebbero pagare due imposte catastali, una per ciascun trasferimento disposto con la permuta.
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