Per le permute l’Agenzia raddoppia le catastali

Pubblicato il 14 febbraio 2007

L’Agenzia delle Entrate, con la circolare n. 8 del 13 febbraio 2007, si sofferma sull’applicazione delle imposte ipotecarie e catastali nel contratto di permuta immobiliare. Secondo l’Amministrazione fiscale, in caso di permuta, sono dovute una sola imposta di registro e una sola imposta ipotecaria, ma si debbono prelevare due imposte catastali. Si tratta di una dichiarazione che avrà effetti sorprendenti per molti uffici e professionisti, abituati finora al pagamento di una sola imposta catastale. Finora, la permuta è stata sempre assoggettata al principio previsto dall’articolo 21, comma 2, del Testo Unico dell’imposta di registro, per il quale se un atto contiene più disposizioni, che derivano necessariamente le une dalle altre, “l’imposta si applica come se l’atto contenesse la sola disposizione che dà luogo all’imposizione più onerosa”. Ora, invece, l’Agenzia cambia atteggiamento, affermando che il negozio giuridico della permuta immobiliare dà luogo a una sola trascrizione nei Registri Immobiliari, ma a due distinte volture catastali (una per ciascun immobile che diviene autonomamente soggetta a tassazione). Ne consegue che l’imposta ipotecaria continuerebbe ad essere dovuta una sola volta, mentre si dovrebbero pagare due imposte catastali, una per ciascun trasferimento disposto con la permuta.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assegno di inclusione e tirocini sociali: cosa fare per evitare la sospensione dell'indennità

04/10/2024

CCNL Assicurazioni - Agenzie generali Italia spa Anagina - Stesura del 10/7/2024

04/10/2024

Assicurazioni Agenzie generali Anagina. Rinnovo

04/10/2024

Applicazione Direttiva DAC 7 in Italia: chiarimenti su definizione di “piattaforma” e “venditore”

04/10/2024

Programma nazionale giovani, donne e lavoro: on line il nuovo sito

04/10/2024

Patente a crediti: come sono punite le irregolarità?

04/10/2024

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy