La corte di Cassazione, con la sentenza n. 27535 depositata ieri, ha chiarito che l’Amministrazione ritardataria non può sperare di far decorrere i termini per l’impugnazione di una sentenza a lei sfavorevole dal giorno in cui il suo ufficio locale l’ha protocollata, in quanto il timbro interno, per quanto pubblico, non è un dato ineccepibile all’esterno. Per questo, in caso di difformità tra la data apposta sulla busta dell’Ufficio postale ricevente e quella scritta sulla sentenza dall’ufficio fiscale destinatario, è la prima a fare fede. In effetti, sostenendo il contrario, si finirebbe per dare all’Amministrazione lenta nel processo di archiviazione il potere di “dilatare” i termini di impugnazione a sua disposizione.
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