Per le leggi regionali una sanatoria a termine

Pubblicato il 27 gennaio 2007

In risposta ad un interpello, in data 26 gennaio 2007, l’agenzia delle Entrate ha rilasciato la risoluzione n. 10/E in cui si legge che sono legittime e vanno pertanto applicate le leggi regionali, difformi dalla normativa statale, emanate in forza della disposizione di sanatoria di cui all’articolo 2, comma 22, legge n. 350/2003. Anche se si tratta di leggi regionali dichiarate incostituzionali prima dell’entrata in vigore della disposizione sanatoria. Pertanto, secondo l’Agenzia, è salva l’esenzione Irap per il Comitato che ha organizzato i giochi olimpici invernali di Torino 2006 dapprima dichiarata incostituzionale, ma sanata da una successiva legge statale. La conclusione delle Entrate è che la norma di sanatoria vale per tutte le leggi regionali adottate al di fuori dei limiti della disciplina statale, incluse quelle già dichiarate illegittime prima della norma stessa.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fringe benefit: guida alle novità 2025

16/01/2025

CCNL Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro - Stesura del 20/12/2024

16/01/2025

Legge di bilancio 2025: focus su norme per l’Irpef

16/01/2025

Moda, chimica, ceramica artigianato Conflavoro: nuovi minimi e una tantum

16/01/2025

Dalla legge di bilancio novità per l’Irpef 2025

16/01/2025

Fringe benefit e mobilità territoriale: le nuove soglie di esenzione fiscale

16/01/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy