La Cassazione, con la sentenza n. 19045 del 3 settembre scorso, ha confermato la decisione con cui i giudici di merito avevano condannato un condomino al risarcimento dei danni causati dalle infiltrazioni provenienti dalle tubature dell’impianto del suo appartamento ai danni dei proprietari dell'appartamento sottostante.
Il condomino, sostenendo che la perdita d’acqua infiltratasi nel soffitto dell’appartamento sottostante era stata determinata dalla rottura della tubazione di scarico nel tratto obliquo della braga di innesto creato per convogliare le acque del suo lavandino alla colonna condominiale, lamentava che, ai fini della responsabilità, occorresse distinguere tra tratto di sua proprietà esclusiva e tratto costituito da un elemento speciale formante corpo unico con la colonna verticale di proprietà condominiale.
La Corte di legittimità ha, tuttavia, confermato la responsabilità del condomino sottolineando come “i canali di scarico sono oggetto di proprietà comune solo fino a punto di diramazione degli impianti ai locali di proprietà esclusiva, e poiché la braga, quale elemento di raccordo fra la tubatura orizzontale di pertinenza del singolo appartamento e la tubatura verticale, di pertinenza condominiale, è strutturalmente posta nella diramazione, essa non può rientrare nella proprietà comune condominiale, che è tale perché serve all’uso (ed al godimento) di tutti i condomini”.