In risposta ad una questione sollevata dall’associazione delle cooperative a proprietà indivisa, in merito alla deducibilità degli interessi passivi di finanziamenti vari, accesi per l’acquisizione di immobili assegnati in godimento ai soci, il 18 aprile 2007 l’Agenzia delle Entrate ha diffuso la risoluzione n. 71. Stabilisce, in essa, che alla cooperativa edilizia a proprietà indivisa non è consentito dedurre gli interessi passivi relativi a finanziamenti per l’acquisizione di immobili abitativi assegnati in godimento ai soci, ma usufruirà della detrazione sugli interessi passivi corrisposti sui mutui ipotecari, in relazione al valore degli immobili assegnati come abitazione principale ai soci. Allo scopo di incoraggiare lo sviluppo di queste forme associative, il legislatore, nel rispetto delle disposizioni del Titolo 2° del Tuir e della legge 388/2000, ha ratificato una “assimilazione” delle cooperative a proprietà indivisa alle persone fisiche per cui, le detrazioni a queste spettanti, si estendono alle cooperative.
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