Per le attività "libere" il professionista non è coperto dall'assicurazione professionale
Pubblicato il 12 settembre 2009
Il professionista, per i danni prodotti al cliente a seguito della prestazione di un'attività non tipica per la professione svolta, non è coperto dalla polizza di assicurazione professionale. E' quanto ribadito dalla Cassazione - sentenza n. 18912 del 2009 – in una vicenda in cui un consulente del lavoro aveva predisposto un contratto di locazione per un cliente creando danni allo stesso. La Cassazione, in particolare, si è allineata alla tesi della compagnia di assicurazione secondo cui la predisposizione di un contratto di locazione è da considerarsi attività libera che, non essendo riservata ad alcuna professione, non gode della copertura assicurativa di una polizza prevista per garantire le attività tipiche.