Per le attività di refitting di navi da crociera vale il principio della territorialità IVA

Pubblicato il 18 maggio 2010

Una società che svolge attività di refitting (manutenzione) di navi da crociera, solitamente dietro stipula di contratto di appalto con l’armatore o, meno frequentemente, sulla base di contratti di subappalto con il costruttore della nave, chiede all’agenzia delle Entrate quale sia il corretto trattamento tributario, ai fini Iva, applicabile alle operazioni di manutenzione, posa in opera e manodopera in genere.

Con risoluzione n. 37/E del 17 maggio 2010, l’Amministrazione finanziaria ribadisce che per il nuovo quadro normativo in materia di IVA (direttiva servizi), che si fonda sul principio di territorialità delle prestazioni di servizi cosiddette “generiche”, le prestazioni di manutenzione, rifacimento, ampliamento e ristrutturazione di parti di navi da crociera si considerano territorialmente rilevanti nel territorio dello Stato se rese a soggetti passivi stabiliti in Italia (criterio del luogo del committente). Di contro, i servizi generici prestati a persone che non sono soggetti passivi (comunemente detti rapporti business to consumer o B2C), continuano ad essere assoggettati ad imposizione nel territorio dello Stato se forniti da soggetti passivi stabiliti in Italia (criterio del luogo del prestatore).

La conclusione dell'Agenzia, ribadita dallo stesso legislatore, è che l’obbligo del reverse charge vada esteso a tutte le operazioni di cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nel territorio dello Stato da parte di soggetti non residenti nei confronti di soggetti passivi con stabile organizzazione. Di conseguenza, scaturisce l’obbligo del reverse charge anche al caso in cui il cedente o prestatore non sia residente, ma si sia identificato nel territorio dello Stato, tramite la nomina di un rappresentante fiscale o per mezzo di identificazione diretta.

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