Per l'autorità scolastica non è discrezionale il rilascio del nulla osta di trasferimento

Pubblicato il 29 settembre 2009
Con sentenza n. 59 del 15 gennaio 2009, il Tar Sicilia, II sezione di Catania, ha accolto il ricorso presentato da due genitori ed annullato il provvedimento con cui il Dirigente Scolastico della scuola frequentata dal figlio aveva negato loro il nulla osta per il trasferimento ad altra scuola sull'assunto che tale provvedimento va concesso solo in presenza di situazioni particolari, opportunamente motivate. Secondo i giudici regionali, “Il Dirigente Scolastico dell'Istituto presso il quale è stata già effettuata l'iscrizione dell'alunno che chiede il trasferimento presso altra scuola, deve rilasciare il relativo nulla osta, indipendentemente dall'inizio o meno delle lezioni, a meno che non sussistano circostanze oggettive che non consentano l'iscrizione dello studente presso il tipo di istituto scolastico prescelto, essendo esclusa una potestà discrezionale nel senso di un apprezzamento delle ragioni che inducono lo studente (o per esso la famiglia) a chiedere il trasferimento.” Non si è di fronte, cioè, ad un provvedimento che l'autorità scolastica possa rifiutare né ad un atto che debba sottostare a una preliminare e discrezionale valutazione di opportunità.
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