Per l’acconto 2020 occhio alle novità

Pubblicato il 29 ottobre 2020

Come di consueto, entro il prossimo 30 novembre, i contribuenti interessati sono tenuti al versamento del secondo o unico acconto dell’Irpef, dell’Ires, dell’Irap e delle relative addizionali nonché delle imposte sostitutive e delle imposte patrimoniali su immobili e attività finanziarie detenute all’estero (cd. Ivie e Ivafe). Quest’anno occorrerà, tuttavia, fare particolare attenzione alle numerose novità in materia, in quanto alcune di esse sono connesse alla situazione emergenziale dovuta al Covid-19.

Le principali novità applicabili al 2020 ai fini in esame sono le seguenti:

Ma procediamo con ordine.

Acconto imposte – regole ordinarie

In generale, il calcolo dell’acconto è effettuato sulla base dell’imposta dovuta per l’anno precedente, al netto di detrazioni, crediti d’imposta e ritenute d’acconto risultanti dalla relativa dichiarazione dei redditi (metodo “storico”). In alternativa, coloro che, per l’anno in corso, presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all’anno precedente possono ricorrere al metodo “previsionale”. In tal caso, il calcolo dell’acconto viene effettuato sulla base dell’imposta presumibilmente dovuta per l’anno in corso, considerando, quindi, i redditi che il contribuente ipotizza di realizzare, nonché gli oneri deducibili e detraibili che dovrebbero essere sostenuti, i crediti d’imposta e le ritenute d’acconto. Questa scelta può comportare la riduzione o il non pagamento dell’acconto, ma, al contempo, espone il contribuente al rischio di effettuare i versamenti in acconto in misura inferiore rispetto a quanto realmente dovuto e l’eventuale successiva applicazione di sanzioni e interessi sulla differenza non versata. Così, salve alcune particolarità, l’attuale condizione di emergenza dovrebbe rendere più conveniente l’adozione del metodo previsionale.

 Si rammenta, in ogni caso, che:

Per quanto riguarda il metodo storico, anche quest’anno sono in essere specifiche disposizioni di legge che prevedono gli obblighi di ricalcolo delle imposte 2019 sulle quali commisurare gli acconti 2020.

Per quanto riguarda, invece, il metodo previsionale, novità di quest’anno è l’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 20 del D.L. n. 23/2020 convertito. Detta norma - al fine di agevolare coloro che sono stati penalizzati dalla crisi sanitaria - per il solo periodo d’imposta successivo a quello in corso al 31.12.2019 (ossia solo per il 2020 in caso di soggetti con periodo "solare"), ha previsto che l’utilizzo - per il versamento dell’acconto - del cd. “metodo previsionale” (anziché il metodo “storico”) non è gravato da sanzioni ed interessi nel caso in cui lo “scostamento” dell’importo versato, rispetto a quello dovuto sulla base delle risultanze della dichiarazione dei redditi e dell’Irap, non superi il margine del 20%.

Prevista, dunque l’inapplicabilità di sanzioni e interessi in caso di omesso o insufficiente versamento degli acconti Irpef, Ires e Irap, laddove il contribuente ha provveduto al versamento di un importo non inferiore all'80% della somma che risulta dovuta a titolo di acconto sulla base del modello Redditi/Irap 2021. 

Quanto all’ambito oggettivo, nella circolare 9/E/2020 è stato chiarito che la riduzione all’80% della misura degli acconti si applica, oltre che alle imposte sul reddito e all’Irap, anche:

Anche se non vi è stato un espresso richiamo nel documento di prassi, si ritiene che la misura in esame si intende riferita anche all’imposta sostituiva dovuta dai soggetti che adottano il regime forfetario o quello degli ex minimi. Inoltre, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che:

  1. per evitare l’applicazione del regime sanzionatorio di cui all’ articolo 13 del DLgs.n.471/1997, la suddetta soglia minima dell’80% può essere garantita anche mediante un versamento insufficiente e/o omesso “sanato” attraverso il ricorso al ravvedimento operoso (versando, oltre alla quota capitale e agli interessi, la sanzione ridotta in base alla data in cui la violazione è regolarizzata.Tale strada è percorribile sempreché non sia già intervenuta la notifica degli atti di liquidazione o di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità (c.d. avvisi bonari) inviate dalle Entrate ai fini della liquidazione automatica (art. 36-bis del DPR 600/73 e 54-bis del DPR 633/72) o del controllo formale (art. 36-ter del DPR 600/73);
  2. detta disposizione si applica ad entrambe le rate di acconto dovuto in quanto la stessa è riferita all’importo degli acconti “complessivamente” dovuti per l’anno d’imposta 2020.

La norma dell’articolo 20 del D.L. n.23/2020 convertito deve, in ogni caso, “coordinarsi” con lo sconto Irap previsto dall’articolo 24 del decreto “Rilancio”, ossia la possibilità - per i contribuenti con ricavi o compensi non superiori a 250 milioni di euro nel periodo d’imposta 2019 (in caso di contribuenti “solari”) - di essere esclusi dall’obbligo di versamento del saldo Irap 2019 e del primo acconto 2020. Sul punto, in mancanza di chiarimenti da parte dell’Amministrazione Finanziaria, si ritiene che la stessa sia fruibile anche dai contribuenti che hanno beneficiato dello stralcio del primo acconto Irap 2020.

Nella circolare 27/E dello scorso 19 ottobre 2020, l’Agenzia delle Entrate ha, altresì, chiarito che la suddetta norma si applica anche agli acconti relativi alle “addizionali” di dette imposte con scadenza 30 giugno 2020. Resta di contro esclusa l’applicazione all’addizionale regionale all’IRPEF in quanto, per quest’ultima, non è previsto il versamento dell’acconto entro il 30 giugno, ma solo del saldo (in unica soluzione o come prima rata) dell’imposta dovuta per l’anno 2019.

Modifica della misura delle rate di acconto

L’articolo 58 del D.L. n.124/2019 ha modificato, a “regime”, la misura della prima e seconda rata degli acconti dell’IRPEF, dell’IRES, dell’IRAP e delle relative addizionali e imposte sostitutive, dovuti dai contribuenti soggetti agli indici sintetici di affidabilità fiscale (ISA). La norma, quindi, ha rimodulato le due rate stabilendo per entrambe la misura del 50 per cento, anziché la bipartizione del 40 e 60 per cento. Sul piano soggettivo, in base ai chiarimenti forniti dalla risoluzione n. 93/E/2019 si tratta dei contribuenti che, contestualmente:

La suddetta rimodulazione si applica, in particolare, ai contribuenti che:

Per i contribuenti “estranei” agli ISA, invece, resta ferma la regola della bipartizione al 40% (1° rata) e 60% (2° rata), oppure il versamento in un’unica soluzione laddove l’importo della prima non superi 103 euro.

Una ulteriore casistica di cui tener conto ai fini in esame è quella relativa i soggetti che svolgono “attività agricole”. Sul punto, nella risposta all’interpello n.330/E/2019 è stato chiarito che l’ambito di applicazione degli Isa è circoscritto ai soggetti che dichiarano redditi d’impresa di cui all’articolo 55 del Tuir oppure redditi derivanti dall’esercizio di arti o professioni di cui all’articolo 53 del Tuir. In particolare, i soggetti che esercitano attività agricole applicano gli ISA solo quando dichiarano redditi d’impresa e, conseguentemente, possono beneficiare delle nuove misure delle rate di acconto. Diversamente, i soggetti che:

non sono tenuti ad applicare la nuova misura delle rate di acconto in quanto gli stessi non producono redditi d’impresa, arti e professioni.

Proroga secondo acconto ISA e forfettari

Nell’ambito del decreto “Agosto” è stata prevista la proroga del termine di versamento della seconda o unica rata dell'acconto 2020 delle imposte sui redditi e IRAP. In particolare, l’articolo 98 del D.L. n. 104/2020 “proroga” al 30 aprile 2021 il termine di versamento della seconda o unica rata dell’acconto delle imposte sui redditi e dell’IRAP, dovuto per il periodo d'imposta successivo al 31 dicembre 2019:

In particolare, possono beneficiare di detta proroga anche i soggetti che partecipano - ai sensi degli articoli 5, 115 e 116, Tuir - a società, associazioni o imprese “interessate” dagli ISA, ossia:

Si tratta, in sintesi, degli stessi soggetti per i quali è stata prevista la “proroga” dal 30 giugno al 20 luglio (20 agosto con la maggiorazione dello 0,40%) dei versamenti delle imposte sui redditi e Irap risultanti dalle dichiarazioni relative all’annualità 2019.

Tuttavia, “condizione” necessaria per poter fruire dello slittamento al 30 aprile 2021 del versamento delle imposte è l’aver subito una “diminuzione” del fatturato o dei corrispettivi di almeno il 33% nel primo semestre dell’anno 2020 rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Diversamente, resta fermo al 30 novembre il termine di versamento del secondo o unico acconto delle imposte su redditi e Irap.

Acconto per ex minimi e contribuenti forfettari

Per quanto riguarda i soggetti che adottano il regime di vantaggio ex D.L. n.98/2011 occorre determinare l’acconto parametrato all’imposta sostitutiva dovuta: detti soggetti, infatti, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2020 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52,00 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Riguardo a detti contribuenti un aspetto particolarmente interessante concerne le problematiche connesse alla fuoriuscita dal regime nonché all’eventuale passaggio, nel corso del 2020, al regime forfettario ex Legge n.190/2014.

In merito al caso della “fuoriuscita” dal regime (per obbligo o scelta), non è prevista una specifica disciplina per la determinazione e versamento degli acconti. Così, se l’ex minimo fuoriesce nel corso del 2020 dal regime (ad esempio per aver superato il limite di ricavi/compensi di 45.000 euro) non sarà dovuto alcun importo a titolo di acconto d’imposta 2020. Potrebbe, invece, risultare dovuto l’acconto IRPEF 2020 nel caso in cui si adotti il criterio previsionale di determinazione dell’acconto. In tal caso, infatti, laddove, nel 2020, vi fosse un reddito derivante dall’attività di impresa/lavoro autonomo agganciato al regime degli ex minimi, questo rientrerebbe nel reddito complessivo Irpef 2020 sul quale calcolare la relativa imposta presunta. 

Nel caso, invece, del “passaggio” dal regime degli ex minimi (applicato fino al 2019) a quello dei contribuenti forfettari (dal 2020), se non si realizzano altri redditi oltre a quelli di impresa o di lavoro autonomo, il contribuente non è tenuto al versamento di alcun acconto d’imposta in quanto manca una base storica di riferimento (ciò a prescindere dal fatto che il rigo LM42 sia valorizzato a fronte dell’adozione del regime degli ex minimi). In tale eventualità, non è dovuto neppure l’acconto dell’imposta sostitutiva del regime degli ex minimi in quanto per il 2020 il contribuente non è più soggetto a tale regime di imposizione sostitutiva.

Un caso particolare è, poi, quello che vede il “passaggio” - in corso d’anno - dal regime degli ex minimi  al regime dei forfettari. Sul punto, l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n.140/E/2019 ha precisato che è possibile il passaggio in corso d’anno tra i due regimi (qualora si verifichi, ad esempio, la fuoriuscita immediata dagli ex minimi per superamento della soglia di 45.000 euro di ricavi e compensi) e che il reddito imponibile  dovrà essere determinato applicando le sole disposizioni del regime forfetario. Tuttavia, lo stesso documento di prassi non ha fornito indicazioni in merito al versamento o meno degli acconti dell’imposta sostitutiva. Mancando una espressa indicazione al riguardo si ritiene che il contribuente sia escluso dal versamento di acconti: ciò, in quanto il contribuente si trova nel paradosso di essere al primo anno per il regime forfettario e, quindi, manca un base storica di riferimento e, al contempo, è fuoriuscito dal regime degli ex minimi con il conseguente venir meno, nel 2020, dell’obbligo di versamento dell’acconto d’imposta.

L’acconto per i contribuenti forfettari

Determinazione e versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva anche per i contribuenti che adottano il regime forfettario ex Legge 190/2014. Come noto, il regime forfetario ha gradualmente sostituito tutti i regimi di favore in vigore per le piccole attività economiche, anche al fine di superare le criticità e le sovrapposizioni generate dalla coesistenza di più regimi di favore destinati a soggetti con caratteristiche simili, tra i quali anche il regime fiscale degli ex minimi, consentendone per quest’ultimo il mantenimento fino al compimento dell’intero periodo agevolato. Sebbene con caratteristiche diverse, si tratta di due regimi “naturali” applicabili dai contribuenti che risultano in possesso dei relativi requisiti normativi.

Ciò premesso, i contribuenti forfettari, analogamente agli ex minimi, sono tenuti al versamento dell’acconto laddove nel modello Redditi PF 2020 il rigo LM42 è valorizzato da un importo pari o superiore a 52,00 euro (diversamente, l’acconto non è in alcun modo dovuto). Non sono, comunque, tenuti al versamento degli acconti i forfettari per i quali il 2020 sia il primo anno di applicazione del regime di imposizione sostitutiva. Così, nel caso in cui il contribuente, nel corso del 2020, abbia realizzato solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto a versare l’eventuale saldo 2019 dell’IRPEF o di eventuali imposte sostitutive (ad esempio la cedolare secca), mentre nulla è dovuto in termini di acconto dell’imposta sostitutiva 2020 per il regime forfetario. Diversamente, se il contribuente, ha realizzato anche “altri redditi” oltre a quelli d’impresa o di lavoro autonomo, lo stesso è tenuto al versamento degli acconti Irpef 2020, in base alle regole ordinarie. Ancora, nel caso in cui il contribuente sia, nel corso del 2020, fuoriuscito dal regime in esame, non sarà tenuto al versamento di acconti in quanto in tale periodo d’imposta non ha realizzato redditi d’impresa o di lavoro autonomo assoggettati all’imposta sostitutiva da dichiarare nel modello redditi 2021. Potrebbe, tuttavia, risultare dovuto l’acconto Irpef 2020 quale conseguenza dell’applicazione del criterio previsionale: in tal caso, valgono le stesse considerazioni fatte sopra per gli ex minimi.

L’acconto Irap ed i chiarimenti del Fisco

L’articolo 24 del D.L. n.34/2020 prevede che le imprese con un volume di ricavi non superiore a 250 milioni di euro ed i lavoratori autonomi con un corrispondente volume di compensi non sono tenuti al versamento:

In generale, quindi, il versamento in acconto dell’IRAP deve essere determinato secondo le regole ordinarie (ossia in base alle disposizioni dell’articolo 30, comma 3 del DLgs.n.446/1997) e, pertanto, l’acconto relativo al periodo d’imposta 2020 è dovuto:

Pertanto, ai fini della determinazione dell’acconto IRAP dovuto per il periodo d’imposta 2020 secondo il metodo “storico”, deve essere preso a riferimento l’importo indicato nel rigo IR21 (Totale imposta) del modello di dichiarazione 2020 relativo al periodo d’imposta 2019, a prescindere dalla circostanza che il saldo dovuto per tale ultimo periodo [ed indicato nel rigo IR26 (Importo a debito)] sia solo “figurativo” (ovvero non debba essere versato per effetto di quanto disposto dall’articolo 24).

Ai fini del saldo Irap 2020 (risultante dalla dichiarazione Irap 2021), quindi, è possibile scomputare dall’importo complessivamente dovuto non solo la seconda rata, ma anche la prima rata “figurativa” che, per effetto della suddetta norma agevolativa, nei fatti non è dovuta.

Sul punto, è di recente intervenuta la circolare 27/E/2020, nell’ambito della quale sono state forniti alcuni concetti chiave. In primo luogo, l’Agenzia delle Entrate ricorda che l’importo corrispondente alla prima rata dell’acconto è comunque escluso dal calcolo dell’imposta da versare a saldo per il 2020; pertanto, l’esclusione opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale.

Coordinando le regole generali di determinazione dell’acconto Irap con le previsioni recate dal decreto cd. “Rilancio” si evince che il contribuente che applica il metodo storico è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

Qualora, invece, il contribuente utilizzi il metodo “previsionale”, lo stesso è tenuto a versare il secondo acconto pari al 60% (ovvero al 50% se applica gli ISA) dell’imposta complessiva presumibilmente dovuta per il periodo d’imposta 2020 e l’eventuale saldo da determinarsi al netto del primo acconto “figurativo” (pari al 40% ovvero al 50% se applica gli ISA) e del secondo acconto corrisposto.

In entrambe le ipotesi – afferma l’Agenzia delle Entrate - il primo acconto “figurativo” non può mai eccedere il 40% (ovvero il 50%) dell’importo complessivamente dovuto a titolo di IRAP per il periodo d’imposta 2020, calcolato secondo il metodo storico, sempreché quest’ultimo non sia superiore a quanto effettivamente da corrispondere. E ciò perché la norma prevede un meccanismo volto ad evitare scelte arbitrarie circa il metodo di calcolo utilizzato per determinare l’acconto (storico o previsionale).  In pratica, l’Agenzia - con il chiarimento in esame - valorizza quanto sostenuto nella relazione illustrativa del D.L. 34/2020 ossia che l’esclusione del primo acconto 2020 dal saldo “opera fino a concorrenza dell’importo della prima rata calcolato con il metodo storico, ovvero, se inferiore, con il metodo previsionale”.

Stando a quanto precisato dalle Entrate, quindi, è possibile distinguere le seguenti casistiche:

  1. nel caso in cui l’Irap 2020 risulti “superiore” all’imposta del 2019, l’ammontare del primo acconto IRAP “figurativo” calcolato con il criterio storico, potrà essere interamente portato in diminuzione dell’imposta dovuta per il periodo d’imposta 2020.

Metodo

1° acconto figurativo

2° acconto versato

IRAP 2020

1° acconto figurativo da sottrarre

Saldo Irap

Storico (10.000)

Contribuente Isa

5.000

5.000

15.000

5.000

5.000

Storico (10.000)

Contribuente no Isa

4.000

6.000

15.000

4.000

5.000

 

  1. nel caso in cui l’Irap 2020 risulti “inferiore” all’imposta del 2019, l’ammontare del primo acconto IRAP “figurativo” viene determinato in misura “ridotta” rispetto a quello calcolato con il criterio storico in quanto lo stesso va “parametrato” all’imposta effettivamente dovuta per il 2020.

Metodo

1° acconto figurativo

2° acconto versato

IRAP 2020

1° acconto figurativo da sottrarre

Saldo Irap

Storico (10.000)

Contribuente Isa

5.000

5.000

8.000

4.000 (50% di 8.000)

Credito 1.000

Storico (10.000)

Contribuente no Isa

4.000

6.000

8.000

3.200 (40% di 8.000)

Credito 1.200

 

Nell’ambito della circolare 27/E sono, altresì, individuate le seguenti esemplificazioni relative al caso in cui il saldo IRAP relativo al periodo d’imposta 2020 risulti “inferiore” alla prima rata di acconto. Supponendo un contribuente che non è tenuto ad applicare gli ISA e che utilizza il metodo “storico”, se l’IRAP:

il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro (40% di 200). Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 480 euro [200-(600+80)].

Qualora, invece, il contribuente non è tenuto ad applicare gli ISA ed utilizzi il metodo “previsionale”, se l’IRAP:

il primo acconto “figurativo” da sottrarre dall’imposta dovuta (200 euro) è pari a 80 euro. Pertanto, la dichiarazione IRAP 2021 evidenzierà un credito pari a 360 euro [200-(480+80)].

Stesso discorso è applicabile ai soggetti Isa, tenuto conto della diversa misura (50%) delle rate di acconto. Sempre nella circolare 27/E l’Agenzia, riguardo il modus operandi, fornisce la seguente tabella riepilogativa.

Contribuenti che applicano gli ISA

Metodo

1 acc. figurativo

2 acc. versato

IRAP 2020

1 acc. da sottrarre

Saldo Irap

Storico (1.000)

500

500

800

400

Credito 100

Previsionale

Irap presunta 800

400

400

800

400

0

 

Storico (1.000)

500

500

1.200

500

200

Previsionale

Irap presunta 800

400

400

1.200

500

300

 

Previsionale

Irap presunta 1.600

800

800

800

400

Credito 400

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

600

600

1.200

500

100

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

600

600

1.400

500

300

 

Contribuenti che non applicano gli ISA

Metodo

1 acc. figurativo

2 acc. versato

IRAP 2020

1 acc. da sottrarre

Saldo Irap

Storico (1.000)

400

600

800

320

Credito 120

Previsionale

Irap presunta 800

320

480

800

320

0

 

Storico (1.000)

400

600

1.200

400

200

Previsionale

Irap presunta 800

320

480

1.200

400

320

 

Previsionale

Irap presunta 1.600

640

960

800

320

Credito 480

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

480

720

1.200

400

80

 

Previsionale

Irap presunta 1.200

480

720

1.400

400

280

 

Quadro Normativo

AGENZIA DELLE ENTRATE – CIRCOLARE 27 DEL 19 OTTOBRE 2020;

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISOLUZIONE N. 93 DEL 12 NOVEMBRE 2019;

DECRETO LEGGE N. 104 DEL 14 AGOSTO 2020, CONVERTITO DALLA LEGGE N. 126/2020;

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