Per la rateizzazione negata la stessa Ct per debiti tributari e quelli di diversa natura
Pubblicato il 01 aprile 2010
La Cassazione, con sentenza
7612 depositata il 30 marzo 2010, chiarisce la competenza del ricorso contro il diniego della rateizzazione delle cartelle di pagamento da parte dell’agente della riscossione. Il provvedimento di rifiuto della rateizzazione del debito tributario deve essere impugnato innanzi alla Commissione tributaria, e non al Tar come sosteneva Equitalia, anche per debiti di diversa natura.
Due le decisioni importanti: la giurisdizione tributaria per tutte le controversie su ogni genere di tributi e, con sorpresa, la giurisdizione tributaria per i casi in cui la rateizzazione riguarda debiti non aventi natura tributaria.
La seconda attribuzione è spiegata con la motivazione che il contribuente, altrimenti, sarebbe costretto ad adire più giudici, diversi a seconda della diversa natura del debito.