L’istituto della mediazione civile e commerciale, previsto dal nuovo decreto legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri, entrerà in vigore dopo 18 mesi dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Si potrà quindi, prima di affacciarsi alle aule dei tribunali, scegliere di ricorrere alla nuova figura del mediatore, a meno che non si tratti di cause in materia di diritto della locazione, per liti di condominio, in caso di successioni ereditarie, per attribuzione di colpa medica e in caso di contratti bancari, finanziari e assicurativi: in questi casi è inibito presentarsi dal giudice se non si è prima passati per il mediatore.
Costui, nella fase detta facilitativa, non svolge un ruolo fondamentale dovendo limitarsi ad assistere le parti nel trovare un accordo sulla soluzione dei propri dissidi; successivamente, nella fase aggiudicativa, che inizia quando le parti non sono riuscite ad accordarsi, dovrà formulare una proposta di conciliazione alla quale i contendenti potranno aderire o meno. Questo passaggio è molto importante poiché la parte che ha rifiutato la proposta del mediatore, ricorre al giudice ordinario e questo arriva alla stessa soluzione proposta dal mediatore, è costretto a sostenere tutte le spese legali anche del soccombente.
Possono ricoprire la figura dei conciliatori: i professori universitari in discipline economiche o giuridiche; i professionisti iscritti in albi nelle medesime materie con una anzianità di iscrizione di almeno 15 anni; i magistrati in quiescenza; chi possiede una specifica formazione acquisita in corsi specifici tenuti da soggetti accreditati presso il Ministero.
La mediazione potrà veramente essere un modo per ridurre nettamente il numero della cause che affollano oggigiorno i tribunali anche per la sua durata che non potrà superare i 4 mesi; inoltre questo periodo non si ripercuote nel computo della ragionevole durata del processo.
Si consideri che gli atti inerenti la procedura di mediazione sono esenti da imposta di bollo e da altre imposte; inoltre il verbale di accordo se inferiore ad euro 51.646 è esente dall’imposta di registro.
Per la valutare la bontà del nuovo istituto e della sua potenzialità a deflazionare l’enorme mole di procedimenti giudiziari in essere occorrerà attendere che faccia il suo ingresso ed inizi materialmente ad operare nella realtà quotidiana.
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