Per la fase di cognizione il mandato si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza

Pubblicato il 28 settembre 2012 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 16439 del 27 settembre 2012 – ogni procedimento presenta una sua autonomia ed il compenso per l’attività espletata dall’avvocato deve essere chiesto al termine di ciascun di questi.

Ed infatti – si legge nelle conclusioni della sentenza – per la fase di cognizione, il mandato professionale si esaurisce con il passaggio in giudicato della sentenza mentre le prestazioni successive, relative alla esecuzione della sentenza e all’eventuale giudizio di opposizione, formano oggetto di un diverso mandato. Ne consegue un diverso decorso del termine di prescrizione dei relativi crediti.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Rider: inquadramento contrattuale. I chiarimenti del Ministero

22/04/2025

Contributi Inps, aggiornati tassi di interesse e sanzioni civili

22/04/2025

Lavoratori intermittenti: nuove regole per computo e denuncia Uniemens

22/04/2025

Sicurezza sul lavoro: chi può organizzare i corsi di formazione?

22/04/2025

Cassazione: le ferie sospendono il comporto solo se chieste in malattia

22/04/2025

CNDCEC: novità della riforma della riscossione 2025 e riapertura rottamazione quater

22/04/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy