Per la Consulta è infondata la questione di incostituzionalità sul foro facoltativo per gli avvocati
Pubblicato il 19 febbraio 2010
La Consulta, con sentenza depositata il 18 febbraio 2010, la n. 50, ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale sollevata dalla Cassazione con riferimento all’articolo 637, terzo comma, del Codice di procedura civile, nella parte in cui stabilisce che gli avvocati possono proporre domanda d’ingiunzione nei confronti dei propri clienti anche al giudice competente per valore del luogo in cui ha sede il Consiglio dell’ordine in cui sono iscritti.
In particolare, è stato chiesto alla Corte costituzionale di verificare l'incostituzionalità di tale previsione ritenuta in contrasto con l'articolo 3 della Costituzione in quanto, in deroga ai principi di competenza, creerebbe una disparità di trattamento rispetto alle altre professioni attribunedo esclusivamente ai legali la possibilità di scegliere un foro facoltativo in alternativa a quelli di cui agli articoli 18, 19 e 20 del Codice di procedura civile.
Nel testo della decisione della Consulta, viene sottolineato come la scelta del legislatore, finalizzata ad agevolare l'avvocato per consentirgli di concentrare le cause, nei confronti dei clienti, nel luogo in cui ha stabilito l’organizzazione della propria attività professionale, è del tutto ragionevole. Inoltre, poichè ogni professione presenta caratteri peculiari idonei a giustificarne una disciplina giuridica differenziata, non viene a crearsi, con la disposizione censurata, alcun contrasto con il principio di eguaglianza, essendo la stessa frutto di una scelta non irragionevole del legislatore.