Entro il prossimo 31 dicembre 2022 imprese e professionisti devono fare i conti con l’effettuazione ovvero la prenotazione (mediante l’accettazione dell’ordine da parte del fornitore e il versamento di un acconto almeno pari al 20% del costo) degli investimenti in beni strumentali nuovi. Per i beni “Industria 4.0” tale valutazione è urgente vista la possibilità di fruire di un tax credit più alto. Infatti, ancorché l’agevolazione sia riconosciuta fino al 2025, la relativa misura decresce nel tempo: così, ad esempio, se l’investimento in un bene materiale “4.0” è effettuato entro il 31.12.2022 – ovvero entro il 30.06.2023 a condizione che entro il 31.12.2022 il relativo ordine risulti accettato dal venditore e sia avvenuto il pagamento di acconti in misura almeno pari al 20% del costo di acquisizione - il credito d’imposta spetta nella misura del 40% del costo, mentre se lo stesso investimento viene effettuato successivamente la misura decresce fino al 20%. Da evidenziare anche che, in mancanza di una prenotazione al 31.12.2022, per gli investimenti in beni materiali e immateriali “ordinari”, ad oggi, non appare possibile (salvo proroghe) accedere al tax credit nel corso 2023.
Si rammenta che, sul piano soggettivo, possono accedere al credito d'imposta tutte le imprese residenti in Italia (ivi incluse le stabili organizzazioni di soggetti non residenti) “indipendentemente dalla forma giuridica, dal settore economico di appartenenza, dalla dimensione e dal regime fiscale di determinazione del reddito dell’impresa, che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato». Restano, tuttavia, escluse dalla possibilità di accedere al credito d’imposta le imprese in stato di crisi (ossia in liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo, ecc.) nonché le imprese destinatarie di sanzioni interdittive derivanti dalla violazione delle norme sulla responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (Dlgs. 231/2001). La fruizione del tax credit resta, poi, subordinata al rispetto delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e al corretto adempimento degli obblighi di versamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori. In merito a quest’ultimo aspetto si rammenta che, nell’ambito della circolare 9/E/2021, è stato precisato che la disponibilità di un DURC in corso di validità al momento della fruizione del credito d’imposta costituisca prova del corretto adempimento degli obblighi contributivi e previdenziali richiesti dalla norma.
Riguardo gli obblighi documentali, poi, si rammenta che le fatture e gli altri documenti relativi all'acquisizione dei beni agevolati devono contenere la seguente dicitura:“Acquisto per il quale è riconosciuto il credito d’imposta ex art. 1, commi da 1051 a 1063, Legge n. 178/2020”. La mancanza di tale “dicitura” determina la revoca dell'agevolazione. Tuttavia, è possibile “regolarizzare” il documento già emesso (a tal fine si rimanda alle risposte degli interpelli n. 438 e 439 del 5.10.2020). Attenzione che la suddetta “dicitura” va riportata anche sul documento di trasporto; diversamente, nel presupposto che il «verbale di collaudo o di interconnessione» riguardino univocamente i beni oggetto dell'investimento, non si estende sugli stessi l'obbligo di riportare l'espresso riferimento alla norma (risposta n.270/E/2022).
Inoltre, in relazione agli investimenti materiali e immateriali “Industria 4.0” le imprese sono tenute a produrre una perizia “asseverata” rilasciata da un ingegnere o da un perito industriale iscritti nei rispettivi albi professionali ovvero un attestato di conformità rilasciato da un ente di certificazione accreditato da cui risulti che i beni possiedono caratteristiche tecniche tali da includerli negli elenchi di cui agli allegati A e B annessi alla legge n. 232/2016, e sono interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura. Per i beni di costo unitario di acquisizione non superiore a 300.000 euro, la perizia può essere sostituita da una dichiarazione resa dal legale rappresentante ai sensi del D.P.R. n. 445/2000.
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