Precisa la risoluzione delle Entrate numero 111 del 22 maggio 2007 che il requisito di ruralità ha natura oggettiva, non necessitando di certificazioni ad opera del Fisco. Pertanto, non ha ragion d’essere la pratica che i Comuni adottano di richiedere la certificazione di fabbricato rurale presso l’Amministrazione delle finanze ai fini della esclusione da Ici. Ed invece, i requisiti di ruralità che i commi 3 e 3-bis dell’articolo 9 del decreto legge n. 557 del 1993 impongono, dipendono unicamente dalla destinazione e dalla natura del fabbricato e andranno valutati in sede di eventuale accertamento.
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