La Cassazione, con la sentenza n. 1138 depositata il 3 dicembre 2008 - si è occupata della tassazione del trattamento di fine rapporto corrisposto da un datore di lavoro residente in Italia ai dipendenti residenti all'estero. I giudici di legittimità, dopo aver confermato quanto già espresso con pronuncia n. 26438 del 2008, secondo cui il Tfr costituisce un diritto di credito a pagamento differito, hanno concluso per la tassabilità del reddito attraverso un'insolita lettura dell'art. 14 della Convenzione italo-irlandese: in particolare, l'elemento decisivo a fondamento della pretesa erariale è stato individuato nella residenza in Italia del datore anche a prescindere dal luogo di svolgimento dell'attività.
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