Per il pagamento della parcella l'avvocato può adire anche il giudice della sede del suo nuovo Ordine
Pubblicato il 22 luglio 2010
Con ordinanza n. 17049 emessa il 20 luglio 2010, la Seconda sezione civile della Cassazione si è pronunciata su di un ricorso per regolamento di competenza sollevato da un avvocato avverso la sentenza con cui il Tribunale di Milano aveva dichiarato la propria incompetenza per territorio nell'ambito di un procedimento di ingiunzione promosso dal legale nei confronti di un cliente che non aveva saldato le prestazioni professionali dal medesimo svolte.
I giudici milanesi, in particolare, si erano ritenuti incompetenti in quanto il legale, dopo essersi trasferito da Roma a Milano, aveva agito per una attività professionale prestata quando era ancora iscritto all'Ordine degli avvocati di Roma. Circostanza, questa, non ritenuta rilevante dai giudici di legittimità i quali hanno per contro ricordato come “in tema di procedimento di ingiunzione, l'articolo 637, terzo comma, Codice di procedura civile, nell'individuare un foro facoltativo e concorrente con quello di cui al primo e al secondo comma del medesimo articolo, attribuisce all'avvocato la facoltà processuale, ai fini del recupero in via monitoria dei suoi crediti per prestazioni professionali, di agire dinanzi al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio dell'ordine al cui albo egli è iscritto”; nel dettaglio – continua la Corte - “il consiglio dell'ordine, in relazione al quale si determina il giudice competente, va identificato in quello al quale il legale è iscritto attualmente, cioè con riferimento al momento della proposizione del ricorso, a nulla rilevando che, al tempo della richiesta in via stragiudiziale di pagamento della parcella, il medesimo avesse la sede principale dei suoi affari ed interessi in altro luogo e fosse iscritto ad altro consiglio dell'ordine”.
E' interessante precisare come la Corte, nel testo della decisione, abbia anche sottolineato l'estensibilità di tale principio anche ai notai: “gli avvocati o i notai possono altresì proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice competente per valore del luogo ove ha sede il consiglio dell'ordine al quale sono iscritti o il consiglio notarile dal quale dipendono”.