Per il momento nessuna ricostituzione dei trattamenti pensionistici INPS

Pubblicato il 11 maggio 2015 L’INPS, con messaggio n. 3135 del 7 maggio 2015, ha sottolineato che sulla Gazzetta - Corte Costituzionale - n. 18 del 6 maggio 2015 è stata pubblicata la sentenza della Consulta n. 70 del 2015, che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell’art. 24, comma 25, D.L. n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, Legge n. 214 del 22 dicembre 2011.

In particolare, la sentenza ha dichiarato l’illegittimità del citato articolo 24, comma 25, nella parte in cui prevede che “in considerazione della contingente situazione finanziaria, la rivalutazione automatica dei trattamenti pensionistici, secondo il meccanismo stabilito dall’art. 34, comma 1, Legge n. 448 del 23 dicembre 1998, è riconosciuta, per gli anni 2012 e 2013, esclusivamente ai trattamenti pensionistici di importo complessivo fino a tre volte il trattamento minimo INPS, nella misura del 100 per cento”.

Ciò premesso - conclude il messaggio - l'Istituto, in applicazione di quanto previsto dall’articolo 17, comma 13 della Legge 31 dicembre 2009 n. 196, non potrà definire eventuali richieste di ricostituzione relative ai trattamenti pensionistici interessati dalla sentenza, fino all’adozione delle relative iniziative legislative.
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