Per il licenziamento collettivo conta l’intero complesso aziendale
Pubblicato il 14 dicembre 2009
La Sezione lavoro della Cassazione, con sentenza
25353 del 2009, interviene a chiarire che nel licenziamento collettivo la platea dei lavoratori da selezionare per l’allontanamento deve ricomprendere l’intero complesso aziendale, non potendosi riferire limitatamente ad alcune sedi.
Ciò in quanto è da evitare al massimo il rischio di discriminazioni, più alto nel caso di restrizione del campo di selezione, e si deve tenere in considerazione il possesso da parte del dipendente di professionalità equivalenti a quelle di addetti ad altri settori.
Nel caso trattato la scelta da parte del datore di lavoro delle sole sedi di Milano e Roma era anche stata mal giustificata: “
in ragione della specificità delle unità produttive dislocate in zone geografiche diverse, tra le quali non era possibile operare spostamenti di personale”. Pertanto, i giudici hanno ritenuto di respingere il ricorso dell’azienda contro la sentenza che l’obbligava al reintegro di un lavoratore licenziato ed hanno disposto anche il risarcimento del danno verso tale lavoratore.