Per il legale onorari calcolati sulle rendite
Pubblicato il 25 gennaio 2010
Con ordinanza n. 198 del 14 gennaio 2010, la Corte di cassazione ha precisato che, ai fini della liquidazione dei diritti ed onorari di avvocato in una controversia avente ad oggetto l'indennità di accompagnamento, occorre fare riferimento sia alla regola prevista per le controversie relative a rendite temporanee o vitalizie (articolo 13, comma 2, del Codice di procedura civile), cumulando, cioè, ai fini della determinazione del valore della causa, fino ad un massimo di dieci le annualità domandate), sia a quella relativa all'invalidità civile, al sordomutismo, all'handicap e la disabilità ai fini del collocamento obbligatorio al lavoro.