Per il buono fiere domande a partire dal 9 settembre. In sede di conversione del decreto cd. “Aiuti” (D.L. 50/2022), infatti, è stato inserito l’articolo 25-bis il quale prevede la concessione alle imprese aventi sede operativa in Italia e che - dal 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della L. 91/2022 di conversione del D.L.n.50/2022) al 31 dicembre 2022 - partecipano alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore organizzate in Italia (di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome), un “buono” del valore di 10.000 euro per il rimborso delle spese e degli investimenti sostenuti. Tale buono ha una validità fino al 30.11.2022 e può essere richiesto una sola volta da ciascun beneficiario. I termini e le modalità di presentazione delle relative istanze di agevolazione sono stati definiti con il DM 4 agosto 2022. Di recente il Ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato alcune FAQ in cui vengono chiariti diversi aspetti del beneficio.
Il buono è rilasciato dal Mise secondo l'ordine temporale di ricezione delle domande e nei limiti delle risorse previste (34 milioni di euro per l'anno 2022), previa la presentazione di una richiesta, esclusivamente in via telematica, attraverso un'apposita piattaforma telematica che sarà resa accessibile nell’apposita sezione del sito web del MISE (https://www.mise.gov.it/index.php/it/incentivi/buono-fiere).
In generale, possono accedere al “buono fiere” le imprese che:
Ai fini del rilascio del buono occorre riferirsi alle manifestazioni fieristiche internazionali di settore, certificate e non certificate, organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio e il 31 dicembre 2022. Attenzione, poi, ai soggetti “esclusi” dall’accesso al beneficio: per il Mise restano fuori dal beneficio i soggetti cd. “only REA”.
Pertanto, per accedere al "buono fiere" devono ricorrere tutti gli elementi di cui all'articolo 2082 del codice civile relativi alla definizione di "imprenditore". Tale necessaria condizione non è peraltro sufficiente; ad essa deve aggiungersi l'ulteriore requisito della evidenza formale dell'impresa, consistente nella iscrizione della medesima nel Registro delle Imprese (sezione ordinaria o sezione speciale). Così, pur esercitando un'attività economica, i soggetti "only-REA" (ad esempio gli enti pubblici non economici, le associazioni riconosciute e non, le fondazioni, i comitati, gli organismi religiosi), non sono ammissibili alle agevolazioni in quanto non definibili "imprese".
Le domande di agevolazione devono essere presentate dal legale rappresentante dell'impresa, esclusivamente in via elettronica, utilizzando la procedura informatica messa a disposizione sul sito internet del Ministero, sezione "Buono Fiere", a decorrere dal 9 settembre (dalle ore 10:00 alle ore 17:00 di tutti i giorni lavorativi). Dalle ore 10 del 7 settembre e fino al termine iniziale di apertura dello sportello, è possibile verificare il possesso dei requisiti tecnici e delle necessarie autorizzazioni per accedere alla procedura informatica. L'iter di presentazione della domanda prevede l'espletamento delle seguenti attività:
Le domande si intendono correttamente trasmesse solo a seguito del rilascio da parte della procedura informatica dell'attestazione di avvenuta trasmissione. E' considerata ammissibile, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, una sola domanda per ciascun soggetto beneficiario. In caso di presentazione di più richieste in successione tra loro è considerata, ai fini dell'assegnazione del buono fiere, esclusivamente l'ultima domanda regolarmente trasmessa prima della chiusura dello sportello. Sono, in ogni caso, irricevibili le istanze trasmesse tramite canali diversi dalla procedura informatica.
Operativamente, all'atto della presentazione della richiesta, ciascun richiedente deve comunicare:
a) |
di essere il legale rappresentante dell'impresa proponente; |
b) |
di avere sede operativa nel territorio nazionale e di essere iscritto e risultare attivo al registro delle imprese della camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura territorialmente competente; |
c) |
di avere ottenuto l'autorizzazione a partecipare a una o più delle manifestazioni fieristiche; |
d) |
di avere sostenuto o di dover sostenere spese e investimenti per la partecipazione a una o più delle manifestazioni fieristiche, indicando l'importo del buono fiere richiesto, pari al massimo al 50% delle spese e degli investimenti, sostenuti o da sostenere e fermo restando il valore massimo di € 10.000; |
e) |
di essere a conoscenza che il buono fiere viene concesso ed erogato ai sensi e nei limiti previsti dal regolamento de minimis; |
f) |
di non avere ricevuto altri contributi pubblici per le medesime finalità; |
g) |
di essere a conoscenza delle finalità del buono fiere, nonché delle spese e degli investimenti rimborsabili mediante il relativo utilizzo; |
h) |
di non essere sottoposto a procedura concorsuale e di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; |
i) |
di non essere destinatario di sanzioni interdittive di cui all'articolo 9, comma 2, lett. d) del D.Lgs. n. 231/2001 e di non trovarsi in altre condizioni previste dalla legge come causa di incapacità a beneficiare di agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative. |
Come previsto dal D.M. 4 agosto 2022 il buono fiere è assegnato dal Ministero sulla base dell'ordine temporale di ricezione delle domande e fino a esaurimento delle risorse disponibili (si tratta, quindi, di un click day). Il soggetto richiedente non deve allegare alcuna documentazione all’istanza di accesso al buono. Il buono è inviato all’indirizzo di posta elettronica certificata del soggetto beneficiario.
Sono ammissibili all'agevolazione, fino a esaurimento delle risorse disponibili per l’intervento, le spese sostenute dalle imprese per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche, consistenti in:
Restano fuori le spese relative a imposte e tasse. L'Iva è ammissibile all'agevolazione solo se la stessa rappresenta per il beneficiario un costo effettivo non recuperabile.
ATTENZIONE
Nelle FAQ il Ministero ha precisato che sono ammissibili anche le spese sostenute prima del 16 luglio 2022. Resta inteso che le citate spese devono riferirsi alle fiere internazionali di settore organizzate in Italia, di cui al calendario fieristico approvato dalla Conferenza delle regioni e delle province autonome, che si tengono nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 e il 31 dicembre 2022.
Ai fini dell'erogazione dell'agevolazione i soggetti beneficiari devono presentare, attraverso la procedura informatica (con le modalità e i termini indicati con successivo provvedimento), apposita istanza di rimborso delle spese e degli investimenti ammissibili effettivamente sostenuti per la partecipazione alle manifestazioni fieristiche. Il fac-simile del modello di richiesta di rimborso è reso disponibile sul sito istituzionale del Mise.
Il rimborso massimo erogabile è pari al 50% delle spese e degli investimenti effettivamente sostenuti dai soggetti beneficiari ed è, comunque, contenuto entro il limite massimo del valore del buono assegnato.
All'istanza di rimborso deve essere “allegata” copia del buono fiere, delle fatture attestanti le spese e gli investimenti sostenuti (con il relativo dettaglio), la documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle stesse nonché apposita dichiarazione sostitutiva mediante la quale il beneficiario attesta l’avvenuta partecipazione alle manifestazioni fieristiche per le quali è richiesto il rimborso delle spese.
Per le istanze di agevolazione che abbiano ad oggetto la partecipazione a manifestazioni fieristiche in programma nel mese di dicembre 2022, la dichiarazione sostitutiva in ordine all'avvenuta partecipazione alla manifestazione fieristica deve essere presentata, tramite la procedura informatica, entro e non oltre il 31 gennaio 2023. La mancata presentazione della predetta dichiarazione è causa di revoca dell'agevolazione.
Come previsto dall'articolo 5, comma 5 del D.M. 4 agosto 2022 per le richieste di rimborso ricevute, il Ministero verifica la completezza e la regolarità della richiesta, determina il valore dell'agevolazione spettante in relazione alle spese effettivamente sostenute come dichiarato dall'impresa e procede alla verifica del rispetto da parte dell'impresa beneficiaria del massimale previsto dal pertinente regolamento de minimis, tramite, a seconda dei casi, il Registro nazionale degli aiuti, il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) o il Sistema italiano della pesca e dell'acquacoltura (SIPA).
Per le istanze con esito “positivo”, il Ministero, previa registrazione dell'aiuto individuale nel relativo registro o sistema, provvede alla concessione mediante l'invio di apposita comunicazione all'impresa e al contestuale rimborso delle somme richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto corrente del beneficiario previa verifica della regolarità contributiva, tramite l'acquisizione d'ufficio del DURC, e dell'assenza di inadempimenti ai sensi dell'articolo 48-bis del DPR n. 602/1973.
Nel caso in cui emergano delle irregolarità, invece, il Ministero provvede all'erogazione secondo le modalità ed i tempi previsti dalle procedure per l'attivazione dell'intervento sostitutivo di cui all'articolo 31 del D.L. n. 69/2013 ovvero a segnalare l'inadempimento alle amministrazioni competenti (art.48-bis, DPR n. 602/73).
Si fa presente, da ultimo, che il beneficio non è cumulabile, per le medesime spese, con altre agevolazioni pubbliche che si configurino quali aiuti di Stato, incluse quelle attribuite sulla base del “de minimis”.
Il Ministero, successivamente all'erogazione delle agevolazioni, procede allo svolgimento dei controlli previsti al fine di verificare, su un campione significativo di beneficiari, la veridicità delle dichiarazioni sostitutive di atto notorio rilasciate in sede di richiesta del beneficio. Nel caso di esito negativo dei controlli il Ministero procede alla revoca delle agevolazioni. Lo stesso Ministero può, altresì, effettuare accertamenti d'ufficio anche attraverso la consultazione diretta e telematica degli archivi e dei pubblici registri utili alla verifica degli stati, delle qualità e dei fatti riguardanti le dichiarazioni sostitutive presentate durante il procedimento. I beneficiari dell'agevolazione, quindi, sono tenuti a consentire e favorire lo svolgimento di tutti i controlli, ispezioni e monitoraggi. In ogni caso, l'agevolazione concessa è “revocata” dal Ministero nei seguenti casi:
Disposta la revoca, il Ministero procede al recupero dell'agevolazione indebitamente utilizzata maggiorato di interessi e sanzioni secondo legge, per il successivo versamento all'entrata del bilancio dello Stato.
Quadro Normativo |
- MISE, DECRETO DIRETTORIALE 4 AGOSTO 2022 - DECRETO LEGGE N. 50/2022 (ART. 25 BIS), CONVERTITO DALLA LEGGE 16 LUGLIO 2022, N. 91 |
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