La sentenza n. 145 della Corte Tributaria di Cagliari, datata 7 febbraio stabilito che i tributi locali possono essere riscossi coattivamente tramite ingiunzione entro dieci anni dal momento in cui è divenuto definitivo l’avviso di accertamento.
Perciò, nel caso in cui non sia previsto dalla legge un termine di decadenza specifico, l’ingiunzione non potrà essere equiparata alla cartella di pagamento. La decisione riguarda i casi antecedenti alla Finanziaria 2007 che invece stabilisce limiti precisi per la riscossione. Nel caso sottoposto alla Corte, il ricorrente aveva eccepito la decadenza dell’amministrazione comunale dalla facoltà di richiedere il pagamento degli importi relativi agli accertamenti della Tosap, in quanto emessi dal concessionario nel 1998 ma notificati con ingiunzione di pagamento nel 2005, oltre il termine di legge per la formazione e l’esecutività del ruolo. Infatti precedentemente alla Finanziaria 2007, il termine di decadenza era previsto solo per il ruolo e non per l’ingiunzione fiscale.
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