Per individuare l'esercizio di competenza della sopravvenienza attiva derivante dal rimborso dell'Iva auto non detratta, conseguentemente alla decisione della Corte di giustizia europea, viene offerto un excursus tra le norme sui limiti all'efficacia temporale di tali sentenze. Dalle considerazioni si deduce che il rimborso Iva auto trova collocazione nell'ambito dei componenti positivi dell'esercizio 2006, in quanto, nel caso, l'efficacia della sentenza della Corte di giustizia europea, trattandosi di sentenza interpretativa e applicativa della VI Direttiva e non avendo la Corte accolto la richiesta di limitazione nel tempo dei suoi effetti, deve intendersi coincidente con quella della disposizione interpretata. Quindi, retroagisce a tale momento anche il diritto alla detraibilità dell'imposta assolta da parte dei contribuenti interessati.
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